Ottemperanza e integrazione istruttoria nel procedimento di bonifica (TAR Lombardia n. 178 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che ha annullato la conclusione del procedimento per difetto di istruttoria e di contraddittorio endoprocedimentale, non integra violazione o elusione del giudicato l’operato dell’amministrazione che riapre il procedimento e acquisisce nuovi elementi istruttori mediante il coinvolgimento delle parti interessate. L’effetto conformativo impone il completamento del percorso istruttorio e non consente che il riesame si sostanzi nella mera rivalutazione dei dati già acquisiti. È parimenti conforme al giudicato la valorizzazione, da parte dell’amministrazione, di uno studio di fattibilità presentato in un distinto procedimento, allorché l’autorità tecnica ne abbia rilevato l’incidenza sul Modello Concettuale del sito e la necessità di ulteriori approfondimenti. Resta impregiudicata ogni valutazione di legittimità dell’operato amministrativo per profili diversi, da far valere con la domanda di annullamento e il rito ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un sito contaminato. Con decreto dirigenziale la Città metropolitana aveva concluso negativamente l’attività di accertamento sulla responsabilità dell’inquinamento. Il TAR Lombardia, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato n. 7605/2022, ha annullato quel decreto per difetto di istruttoria e mancata attivazione del contraddittorio, rilevando in particolare la totale assenza di valutazione della posizione dell’Agenzia del Demanio e l’incompletezza del processo istruttorio.

Riaperto il procedimento, l’amministrazione ha richiesto a tutti i soggetti coinvolti la produzione di documenti e contributi, ha rivolto richieste di integrazioni documentali e ha acquisito i pareri di ARPA e ATS nell’ambito di una conferenza di servizi preliminare. Sulla base di tali elementi ha poi sospeso il procedimento in attesa di indagini integrative in contraddittorio. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo la violazione del giudicato e chiedendo in via subordinata l’annullamento dei provvedimenti con il rito ordinario.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra l’esame sull’azione di ottemperanza, che ritiene infondata. Secondo il collegio, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le sentenze non avevano imposto all’amministrazione di riesaminare la fattispecie sulla sola base delle risultanze istruttorie già acquisite. Il giudicato era chiaro nell’evidenziare, oltre alla violazione del contraddittorio, l’incompletezza dell’istruttoria.

Da qui la conclusione che è aderente all’effetto conformativo l’operato della Città metropolitana che, riaprendo il procedimento, ha svolto attività dirette a integrare il materiale istruttorio mediante il coinvolgimento delle parti. L’insufficienza del percorso istruttorio iniziale ne rende doveroso il completamento e non consente che il riesame si risolva nella mera rivalutazione dei dati già acquisiti. Il Tribunale valorizza in proposito le richieste documentali rivolte a tutti i soggetti coinvolti, tra cui ARPA, ATS, Comune e Agenzia del Demanio.

Quanto allo studio di fattibilità presentato dalla ricorrente in un distinto procedimento di bonifica, il collegio esclude che la sua considerazione integri violazione del giudicato. ARPA aveva espresso una valutazione precisa, rilevandone l’incidenza sul Modello Concettuale del sito, specie per l’assenza di rifiuti, e l’esigenza di ulteriori indagini di caratterizzazione in contraddittorio. Tali elementi incidono sull’attività istruttoria demandata all’amministrazione, poiché il Modello Concettuale muove dalla caratterizzazione del sito.

Il Tribunale ribadisce quindi l’infondatezza del ricorso in ottemperanza, respingendolo in tale parte. Resta impregiudicata ogni valutazione sulla legittimità dell’operato amministrativo per profili diversi da quelli sottesi alla dedotta nullità, trattandosi di aspetti posti a fondamento della domanda di annullamento, da trattare con il rito ordinario e con separata fissazione dell’udienza. Le spese sono poste al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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