Acquisizione coattiva sospesa finché il diniego edilizio è sub iudice (TAR Lombardia n. 161 del 23.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune dà atto della conclusione del procedimento di acquisizione coattiva dell’immobile abusivo e dispone la trascrizione del titolo e l’immissione in possesso presuppone che sia divenuta definitiva la vicenda relativa alla richiesta di permesso di costruire cui il giudice ha subordinato l’acquisizione. Il diniego di permesso di costruire impugnato e non ancora vagliato nel merito dal giudice amministrativo non può considerarsi definitivo, con la conseguenza che non è “venuto meno ogni ostacolo” al perfezionamento dell’acquisizione coattiva. Il provvedimento che anticipi tale esito è illegittimo per violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e del giudicato che ha condizionato l’acquisizione alla definizione del rapporto amministrativo inerente il titolo edilizio.
Il Fatto
Una fondazione proprietaria di un immobile inserito in ambito destinato ad attività culturali e luoghi di culto chiedeva, fin dal 2014, il permesso di costruire per il mutamento di destinazione d’uso del fabbricato. Il Comune rigettava l’istanza; il rigetto era annullato dal TAR. Nelle more, accertato l’uso dell’immobile come luogo di culto, l’amministrazione ingiungeva la cessazione della destinazione d’uso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e, in seguito, accertava l’inottemperanza.
Con determina dell’11.10.2022 il Comune dava atto della conclusione del procedimento e dell’accertamento giudiziale dell’inottemperanza, applicava la sanzione pecuniaria e prendeva atto del trasferimento dell’immobile al patrimonio comunale, della trascrizione nei registri immobiliari e dell’immissione in possesso. La fondazione impugnava la determina davanti al TAR, che accoglieva il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la vicenda come continuità tra l’ordinanza di rimessione in pristino, l’accertamento dell’inottemperanza e il provvedimento impugnato. Il Comune riteneva che le sentenze intervenute avessero imposto di pronunciarsi sulla richiesta di permesso di costruire prima dell’immissione in possesso e che tale condizione fosse ormai soddisfatta, essendo state “definitivamente respinte” le istanze edilizie.
Il Tribunale ritiene errata questa conclusione. Il diniego di permesso di costruire relativo alla domanda presentata in ottemperanza è stato impugnato con ricorso ancora pendente e il TAR non si è ancora pronunciato sulla sua legittimità. A prescindere dal fatto che l’efficacia dell’atto non sia stata sospesa — profilo che attiene solo all’idoneità funzionale a produrre effetti — il diniego non ha superato il vaglio di legittimità giudiziale e non è divenuto definitivo.
Ne deriva che il perfezionamento del trasferimento della titolarità del bene, con la trascrizione e l’immissione in possesso, resta impedito dalla necessità di accertare la legittimità del diniego ancora sub iudice. Non è dunque “venuto meno ogni ostacolo”, come invece sostenuto nel provvedimento impugnato. La conclusione trova conferma nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato resa nella stessa vicenda, secondo cui la fondatezza della pretesa dell’Ente di acquisire il possesso e trascrivere l’acquisto è condizionata alla definizione del rapporto amministrativo inerente la richiesta di permesso di costruire, cui è correlato l’esercizio della libertà religiosa.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato. Gli altri motivi restano assorbiti in applicazione del principio della ragione più liquida. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità e complessità della vicenda.
Nota della Redazione
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