Ricollocazione del personale del Corpo forestale senza priorità per il comparto sicurezza (Cons. Stato n. 1355 del 20.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177 del 2016 non impone all’amministrazione di esperire in via prioritaria tentativi di ricollocazione del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato nell’ambito del comparto sicurezza e difesa. Il riferimento alle «altre forme di ricollocazione» non predetermina l’ambito oggettivo o funzionale degli assorbimenti. La cessazione dal comparto costituisce l’esito finale negativo del procedimento, non un vincolo sulle modalità di ricollocazione. La fuoriuscita dal comparto può anzi derivare dal buon esito della ricollocazione presso un’amministrazione esterna, ipotesi considerata fisiologica dal legislatore. La norma delinea una mera sequenza procedimentale, non una gerarchia sostanziale delle opzioni di ricollocazione.

Il Fatto

L’appellante prestava servizio presso il Corpo forestale dello Stato con la qualifica di ispettore, rivestendo anche le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. A seguito dello scioglimento del Corpo, disposto dal d.lgs. n. 177 del 2016, il personale è stato destinato all’Arma dei Carabinieri ovvero, per contingenti limitati, ad altre amministrazioni. L’interessato, assegnato all’Arma dei Carabinieri, ha presentato domanda di mobilità verso altre amministrazioni, dichiarando di non voler permanere nell’amministrazione di originaria assegnazione in caso di esito negativo.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2016 e del 3 marzo 2017, non assegnato alle amministrazioni richieste, è stato destinato al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con inquadramento e contratto nel marzo 2017. Impugnati gli atti davanti al TAR Lazio, con domanda risarcitoria, il ricorso è stato respinto. L’appellante ha dedotto la violazione dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177/2016, per non essere stato esperito il tentativo di ricollocazione nel comparto sicurezza e difesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato l’interpretazione coordinata dei primi due periodi dell’art. 12, comma 6, del d.lgs. n. 177 del 2016. Secondo l’appellante, il richiamo alle «altre forme di ricollocazione», letto insieme alla prevista fuoriuscita dal comparto in caso di mancato assorbimento, avrebbe imposto di circoscrivere o rendere prioritarie le ricollocazioni interne al comparto stesso.

La tesi è stata respinta sul piano letterale. La disposizione fa riferimento, in termini generali, ad «altre forme di ricollocazione», senza predeterminarne l’ambito oggettivo o funzionale; il Collegio richiama Cons. Stato, comm. spec., parere 12 maggio 2016, n. 1183. Neppure il secondo periodo consente di ricavare il vincolo: la cessazione dal comparto è collegata unicamente al «mancato ulteriore assorbimento», espressione che individua l’esito finale negativo del procedimento e non l’ambito dei tentativi da esperire.

La conferma sistematica è stata rinvenuta nel richiamo all’art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina il collocamento in disponibilità: l’istituto presuppone il fallimento di ogni possibile soluzione di ricollocazione, anche esterna al comparto. Il secondo periodo disciplina quindi le conseguenze della mancata ricollocazione sullo status giuridico del personale, senza incidere sulle modalità di individuazione delle ulteriori forme.

Il Collegio ha osservato che la fuoriuscita dal comparto può derivare non solo dal fallimento della procedura, ma anche dal buon esito della ricollocazione presso un’amministrazione esterna. Ipotesi considerata fisiologica dal legislatore, che al terzo periodo regola le conseguenze economiche mediante il richiamo al trattamento economico dell’art. 30, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 165 del 2001, spettante ai dipendenti trasferiti per mobilità verso un comparto diverso.

Da qui l’infondatezza del motivo e l’assorbimento delle eccezioni preliminari di rito. Sono rimaste assorbite anche le questioni sull’implicito assenso alla fuoriuscita e sulla regolarità delle consultazioni sindacali: queste ultime, peraltro, sono state ritenute inammissibili ai sensi dell’art. 104 c.p.a., perché dedotte solo in appello e su documentazione prodotta in quel grado. L’appello è stato respinto, con compensazione delle spese per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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