Decadenza dagli incentivi GSE: natura e limiti del controllo documentale (Cons. Stato n. 1354 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza dagli incentivi riconosciuti dal GSE presuppone la falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese dall’istante, l’inadempimento delle condizioni e degli obblighi cui il beneficio è subordinato, ovvero la sopravvenuta carenza dei requisiti. Esorbita dall’istituto e ricade nell’autotutela la fattispecie in cui l’Amministrazione, dopo aver valutato e ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione dell’incentivo, riesamini la situazione e pervenga a una conclusione opposta: l’elemento distintivo è l’affidamento del privato. Il provvedimento di annullamento d’ufficio va adottato nel termine ragionevole non superiore a diciotto mesi dalla data di ammissione ai benefici. È illegittima la comminatoria di decadenza fondata esclusivamente sulla mancata produzione di documenti la cui redazione e conservazione non era prevista dalle norme in vigore al momento della presentazione della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede.
Il Fatto
La società appellante ha presentato negli anni 2014, 2015 e 2016 quattordici RVC relative a interventi di efficienza energetica, ottenendo dal GSE il riconoscimento dei Certificati Bianchi con provvedimenti emessi tra il 27.3.2015 e il 3.3.2016. Nel luglio 2017 il Gestore ha avviato un procedimento di verifica e controllo ai sensi del D.M. 11 gennaio 2017, chiedendo documentazione integrativa. In assenza di riscontro, con provvedimento del 21 settembre 2017 ha disposto la decadenza dagli incentivi e il recupero delle somme erogate.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo applicabile il D.M. 11 gennaio 2017 in virtù del quarto comma dell’art. 16. La società ha proposto appello, dolendosi dell’applicazione retroattiva della disciplina e della qualificazione del provvedimento in termini di decadenza anziché di autotutela.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra decadenza e autotutela, richiamando Cons. St., Ad. Plen., 11 settembre 2020, n. 18 e Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461. Nella specie la contestazione riguarda la pretesa carenza della documentazione a corredo delle RVC, profilo non rilevato in sede di approvazione, senza che sia dedotta alcuna falsità delle dichiarazioni, alcun inadempimento o sopravvenuta carenza dei requisiti. Trattandosi di vero e proprio annullamento d’ufficio, esso avrebbe dovuto essere adottato nel termine di diciotto mesi, decorrente dalla legge n. 124 del 2015, dalla data di ammissione ai benefici.
La Sezione ribadisce che il potere istruttorio del GSE non legittima il diniego fondato sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della richiesta, in contrasto con i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, sez. II, 16 gennaio 2026, n. 363/2026 e 9 maggio 2025, n. 3981).
Richiamata la sentenza del 24 aprile 2023, n. 4155 e la n. 4288 del 2021 della IV sezione, il Collegio evidenzia il diverso rilievo assegnato dal D.M. 11 gennaio 2017 ai profili formali documentali rispetto al D.M. 28 dicembre 2012. L’art. 14 della delibera EEN 9/11 impone controlli a campione, orientati alla verifica della corretta esecuzione tecnico-amministrativa dei singoli progetti, nei limiti della documentazione che l’istante è tenuto a conservare; il controllo non può tramutarsi in verifica generalizzata sull’intera attività dell’operatore.
Il TAR ha inoltre erroneamente applicato in via retroattiva il D.M. 11 gennaio 2017, omettendo l’inciso decisivo dell’art. 16, che esclude la pretesa portata retroattiva e richiama il regime transitorio del D.M. 28 dicembre 2012 per i progetti approvati in data precedente. L’appello è pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori profili, e il ricorso di primo grado è accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati.
Nota della Redazione
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