Sanzione edilizia reale e spese di demolizione a carico del proprietario (Cons. Stato n. 1342 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione edilizia ha carattere reale: l’ordinanza di demolizione può essere emanata nei confronti del proprietario dell’immobile anche quando questi non sia l’autore dell’abuso. Gli abusi edilizi integrano illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa e dallo stato di buona fede del proprietario. Da ciò deriva che tutte le conseguenze della misura demolitoria e della sua inottemperanza — acquisizione gratuita al patrimonio comunale e pagamento delle spese di demolizione — possono investire il proprietario dell’area. L’esenzione dall’acquisizione richiede la prova inequivocabile della completa estraneità al compimento dell’opera o dell’attivazione degli strumenti offerti dall’ordinamento per impedirla. La scelta dell’Amministrazione di rivolgersi al proprietario e non al responsabile materiale costituisce legittima scelta del creditore, ferma la rivalsa nei rapporti interni.
Il Fatto
Il Comune aveva intimato alla proprietaria il pagamento di euro 522.713,83, pari alle spese sostenute per la demolizione di quattro edifici realizzati sine titulo su suoli di sua proprietà, mediante ingiunzione emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910. La destinataria era rimasta estranea alla realizzazione delle opere, riconducibile a un costruttore. Dopo la declinatoria della giurisdizione ordinaria, la controversia è stata riassunta davanti al TAR Campania, che ha rigettato il ricorso.
Gli eredi hanno appellato la sentenza, deducendo la nullità della notifica del presupposto provvedimento di acquisizione, l’estraneità all’abuso della dante causa, l’irrilevanza del sequestro degli immobili, la violazione delle garanzie partecipative e l’illegittimità derivata degli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’appello. Sul primo motivo, i motivi aggiunti in appello non consentono l’impugnazione di provvedimenti diversi da quelli oggetto del giudizio di primo grado: il provvedimento di acquisizione avrebbe dovuto essere impugnato con autonomo ricorso. Nel merito, la consegna dell’atto a persona di famiglia ex art. 139, comma 2, cod. proc. civ. non postula la convivenza, essendo sufficiente il vincolo di parentela che fonda la presunzione iuris tantum di consegna al destinatario, con onere contrario a carico di chi nega la ricezione (Cass. n. 11228 del 2021).
Sul secondo motivo, la perenzione del giudizio avverso l’ordinanza di demolizione ne ha determinato l’inoppugnabilità. La proprietaria soggiace alle conseguenze dell’abuso non come autrice, ma come titolare del diritto reale: il preliminare di permuta produce solo effetti obbligatori, non reali. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 8422 del 2025; Cons. Stato n. 9141 del 2025), la Corte ribadisce che l’abusività è connotazione di natura reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti.
Sulla terza censura, gli atti impugnati in questa sede sono diversi dall’ingiunzione di pagamento: l’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001 delinea la sequenza procedimentale per cui il recupero delle spese presuppone l’acquisizione delle opere, ma l’ordinanza di demolizione è stata perenta e il provvedimento di acquisizione non è stato ritualmente impugnato, essendo tardiva l’iniziativa in appello rispetto alla notifica del 2007.
Sulla quarta censura, la quantificazione delle spese non esprime potere discrezionale ma mera operazione materiale: trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990, non essendo annullabile il provvedimento vincolato nel contenuto. Il rigetto delle censure precedenti comporta il rigetto dell’ultima, non sussistendo illegittimità derivata. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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