Autorizzazione sismica condizione di completezza della domanda edilizia entro il termine (TAR Puglia n. 1397 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione sismica non costituisce requisito di validità del titolo edilizio, ma presupposto della sua efficacia: la sua assenza assurge a causa ostativa al rilascio del titolo e impedisce la formazione del silenzio-assenso, poiché la fattispecie non viene ad esistenza. Ne deriva che la domanda di permesso di costruire non può dirsi completa in ogni suo elemento se, alla data di presentazione o al termine perentorio previsto dalla legge regionale, non sia stata prodotta la documentazione necessaria alle valutazioni in materia antisismica. L’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude inoltre l’applicazione della disciplina del silenzio-assenso ai procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità, ai quali afferisce la validazione statica del progetto. È irrilevante, infine, la normativa regionale sopravvenuta alla scadenza del termine, nonché ogni integrazione documentale intervenuta dopo la stessa.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza per il rilascio di permesso di costruire, ai sensi della L.R. Puglia n. 14/2009, per l’ampliamento di un immobile esistente ricadente in zona sismica. Il Comune aveva richiesto integrazioni documentali, tra cui l’attestazione del deposito e dell’autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 90, 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001. Parte della documentazione era stata prodotta nel 2017; quella relativa alla autorizzazione sismica solo nel maggio 2023.
Il Comune, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 2023 — che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della proroga del termine di cui all’art. 7, comma 1, L.R. n. 14/2009 al 31.12.2022 — aveva respinto l’istanza, ritenendo non completata la domanda alla data del 31.12.2021. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione della norma regionale come interpretata dall’art. 5, comma 1, L.R. n. 51/2017 e l’erroneità dell’assunto circa la necessità dell’autorizzazione sismica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la domanda edilizia potesse considerarsi completa, in ogni suo elemento, alla data di presentazione o al termine perentorio del 31.12.2021. La risposta è negativa. Dalla documentazione emerge che l’area ricade in zona sismica, che l’integrazione relativa all’autorizzazione sismica è pervenuta solo il 5 maggio 2023 e che, quindi, la produzione è tardiva rispetto al termine.
Il Tribunale ritiene irrilevante il richiamo alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1663 del 2022, che ha revocato la circolare esplicativa in materia sismica richiamata nel diniego: trattasi di normativa sopravvenuta alla scadenza del termine e, per ciò solo, ininfluente. La norma conferma l’assunto: l’art. 5, comma 3, lett. e), L.R. n. 14/2009 subordina il rilascio del titolo edilizio al rispetto delle normative tecniche per le costruzioni, con particolare riferimento a quelle antisismiche.
Quanto alla pretesa non condizionante dell’autorizzazione sismica, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui l’autorizzazione sismica si pone non come requisito di validità bensì di perfezionamento del silenzio-assenso, in difetto del quale la fattispecie non viene ad esistenza (Cons. Stato, Sez. IV, n. 8544/2021; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, n. 202/2018). L’art. 20, comma 4, legge n. 241/1990 esclude espressamente il silenzio-assenso per i procedimenti riguardanti la salute e la pubblica incolumità, ai quali afferisce la certificazione antisismica.
Da ciò il Collegio trae la conclusione sistematica: sarebbe illogico escludere la rilevanza dell’autorizzazione sismica ai fini della completezza dell’istanza, là dove la stessa è considerata rilevante per il rilascio tacito del titolo, che presuppone la completezza della domanda. Il ricorso è pertanto infondato e va rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
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