Ottemperanza al giudicato di equa riparazione: onere dichiarativo e commissario ad acta (TAR Puglia n. 1396 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, l’accertamento dell’inottemperanza del Ministero della Giustizia presuppone la rituale notifica del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il ricorrente è tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva prevista dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, attestante la mancata riscossione e l’assenza di azioni giudiziarie per il medesimo credito, dovendo altresì spirare il termine semestrale dalla trasmissione della stessa. Verificati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina l’integrale esecuzione del giudicato, fissa un termine per l’adempimento e nomina commissario ad acta il dirigente indicato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, senza riconoscimento di compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dalla Corte d’Appello di Lecce, con decreto decisorio emesso ai sensi della legge n. 89/2001, la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un’indennità per irragionevole durata del processo. Il provvedimento era stato ritualmente notificato all’Amministrazione, che non vi aveva dato esecuzione.
Il ricorrente, esperita la procedura dichiarativa imposta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, ha adito il TAR Puglia con ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si è costituito in giudizio tramite l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto scrutinato la regolarità in rito del ricorso, qualificando il decreto decisorio come provvedimento avente natura decisoria in materia di diritti soggettivi e valore di cosa giudicata. La mancata opposizione e l’avvenuta notifica al Ministero ne confermano l’idoneità a costituire titolo per l’ottemperanza.
Il TAR ha poi verificato il presupposto temporale: è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo, secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Parimenti è maturato il termine semestrale dalla trasmissione della dichiarazione sostitutiva resa ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, come richiesto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Accertata l’inerzia, il Collegio ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Ha fissato il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Ha escluso la corresponsione di un compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
All’accoglimento è seguita la condanna alle spese in favore del ricorrente, comprensiva del rimborso delle spese sostenute dopo l’emissione del decreto per proporre l’ottemperanza, quali quelle per le copie esecutive e la certificazione di passaggio in giudicato. Sul punto il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153/2022.
Nota della Redazione
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