Piano Casa tra deroghe eccezionali e divieto di cumulo dei benefici edilizi (TAR Puglia n. 1398 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le norme del Piano Casa hanno natura eccezionale, derogatoria e temporanea e sono pertanto soggette a stretta interpretazione, senza letture estensive che possano alterare l’ordinata pianificazione del territorio. Il beneficio premiale presuppone una valutazione unitaria dell’edificio e non tollera un cumulo con altri strumenti di favore, quali il permesso di costruire in deroga. È illogico che il medesimo immobile soddisfi contemporaneamente finalità diverse attraverso una valutazione parziaria di singole parti e volumetrie. Il diniego che indichi con esattezza le circostanze fattuali e i riferimenti normativi ostativi è adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 assolve alla propria funzione quando il privato non controdeduca in modo idoneo a mutare la determinazione dell’amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Puglia il provvedimento con cui il dirigente del SUE del Comune ha negato in via definitiva l’ampliamento di un residence turistico-alberghiero, consistente nella realizzazione al piano terra di un bar per le colazioni e di una unità abitativa in ampliamento al piano secondo. L’istanza si fondava sull’invocata applicazione del Piano Casa regionale, oltre che su un precedente permesso di costruire rilasciato in deroga allo strumento urbanistico.
La società ha articolato quattro motivi, lamentando difetto di motivazione, errore nei presupposti, violazione della disciplina urbanistica regionale e comunale, nonché vizi procedimentali relativi al preavviso di rigetto. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito. Rinunciata l’istanza cautelare, la causa è giunta alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, dichiarandolo infondato in tutti i motivi. Quanto al primo, il diniego individua con esattezza le circostanze fattuali e i riferimenti normativi ostativi, risultando così adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il nucleo argomentativo riguarda il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente per affinità contenutistica. Richiamando TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 1814 del 04.04.2017, il Tribunale ha ribadito che il Piano Casa introduce norme eccezionali, derogatorie e temporanee, destinate a prevalere sulle norme urbanistiche ordinarie ma operanti entro i casi e i tempi considerati, in ossequio al principio dell’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale.
Da tale premessa deriva, secondo Cons. Stato, Sez. II, n. 8227 del 10.12.2021 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 1719 del 10.03.2020, che la natura derogatoria e temporanea impone una stretta interpretazione, senza letture estensive che potrebbero stravolgere l’ordinata pianificazione del territorio. Il Collegio ha inoltre richiamato TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 6057 del 22.12.2017, secondo cui non è ammesso un indiscriminato cumulo di volumetrie di diversa provenienza.
Calando il principio nella specie, il dato letterale dell’art. 3, primo comma, della legge regionale Puglia n. 14/2009 è chiaro: si accede ai benefici solo a fronte di una valutazione unitaria dell’edificio. Ciò confuta la tesi della società, che pretendeva giovarsi di un cumulo tra il permesso di costruire in deroga e il Piano Casa per il mutamento di destinazione d’uso e il recupero abitativo. L’eccezionalità della norma osta, in difetto di espressa previsione contraria, a tale lettura: sarebbe illogico che il medesimo edificio soddisfi contemporaneamente le diverse finalità premiali mediante una valutazione parziaria di singole parti e volumetrie.
Le ulteriori contestazioni sono risultate generiche e smentite dai rilievi esposti. Quanto al quarto motivo, la censura sul preavviso di rigetto è priva di pregio: la comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 è stata regolarmente effettuata e la società non ha controdedotto in modo idoneo a mutare la determinazione dell’ente. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.