Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e compensazione delle spese (TAR Lombardia n. 1421 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La declaratoria di improcedibilità non è subordinata all’accertamento della fondatezza del gravame, perché l’interesse alla pronuncia è venuto meno prima della decisione. Quando la cessazione della materia del contendere deriva da una iniziativa della stessa parte istante, il giudice dichiara l’improcedibilità e non la cessazione della materia. La compensazione integrale delle spese consegue alla sostanziale convergenza delle parti sull’esito processuale.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’autorizzazione dirigenziale con cui la Città Metropolitana di Milano ha rinnovato l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di recupero rifiuti, contestando in parte qua alcune prescrizioni dell’allegato tecnico. Il gravame investiva, tra l’altro, le prescrizioni relative alla tracciabilità degli aggregati riciclati, alle verifiche di non pericolosità dei rifiuti con CER a specchio e al regime dei prodotti ottenuti dal recupero.
Nel corso del giudizio, in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la società ha depositato un’istanza dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e chiedendo la compensazione delle spese. L’amministrazione resistente ha preso atto della dichiarazione e ha concordato sulla compensazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la parte istante ha espressamente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia. Non si tratta di un’ipotesi di rinuncia agli atti, ma di una dichiarazione che incide sull’interesse a ottenere la decisione di merito.
L’amministrazione resistente non ha opposto alcuna contestazione, ma ha preso atto della dichiarazione e ha concordato sull’assetto delle spese. La convergenza delle parti sull’esito processuale consolida il presupposto della improcedibilità.
Il Collegio ha quindi applicato l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che prevede la declaratoria di improcedibilità del ricorso quando sopravviene la carenza di interesse. La norma opera come regola di rito che chiude il giudizio senza esame del merito.
Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del gravame e ha disposto l’integrale compensazione delle spese di causa. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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