Prelievo sugli extraprofitti energetici, il TAR Lombardia conferma il no alla cautela (TAR Lombardia n. 681 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributo straordinario sugli extraprofitti del settore energetico, gli atti del GSE con cui si procede al recupero delle somme dovute (avvisi di pagamento e compensazioni) integrano provvedimenti satisfattivi di pretese già cristallizzate, la cui impugnazione è soggetta al rito accelerato e ai termini dimezzati ex art. 119 c.p.a.. La tutela cautelare non può essere concessa quando il ricorso appare irricevibile e, comunque, il pregiudizio lamentato — di natura esclusivamente economica — è suscettibile di integrale ristoro per equivalente, non integrando gli estremi del danno grave e irreparabile richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore agricolo, ha impugnato la deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL e il conseguente provvedimento del GSE di inclusione del proprio impianto nel perimetro applicativo dell’art. 15-bis d.l. n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni ter), relativo al prelievo sugli extraprofitti dell’energia rinnovabile. Con successivi motivi aggiunti, ha esteso l’impugnazione alla fattura e agli avvisi di pagamento emessi dal GSE per il recupero delle somme, nonché alle compensazioni unilateralmente operate con i corrispettivi per la cessione di energia.
Con l’ultima serie di motivi aggiunti, notificata il 29.5.2026, la società ha chiesto la sospensione cautelare degli atti di recupero, prospettando il rischio di un danno irreparabile per la propria operatività. ARERA e GSE si sono costituiti, contestando la fondatezza delle pretese e l’ammissibilità stessa del gravame.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha respinto l’istanza cautelare sulla base di un percorso argomentativo articolato che muove dalla verifica dei presupposti processuali, con una pronuncia che si segnala per la nettezza con cui vengono respinte le doglianze. In primo luogo, il TAR ha rilevato che l’impugnazione degli atti di recupero del GSE (avvisi di pagamento e compensazioni) presenta profili di dubbia impugnabilità, in quanto si tratta di atti endoprocedimentali o satisfattivi di una pretesa già consolidata, con evidenti ripercussioni anche sul riparto di giurisdizione.
Sotto un diverso profilo, il tribunale ha evidenziato la irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato oltre i termini dimezzati previsti dall’art. 119 c.p.a. per il rito in materia di procedure di affidamento e, più in generale, per i giudizi accelerati. Tale vizio, rilevato anche d’ufficio, preclude radicalmente l’accesso alla tutela cautelare.
Nel merito dell’periculum, il collegio ha ritenuto la prospettazione della ricorrente sfornita di adeguato supporto probatorio: i recuperi in compensazione sino ad allora disposti risultavano limitati e non idonei a compromettere la continuità aziendale. Sul punto, il tribunale ha osservato che, considerato il tempo trascorso dalla maturazione delle pretese, l’operatore del settore, tenuto a un comportamento improntato a qualificata diligenza, avrebbe dovuto approntare per tempo le necessarie misure gestionali e organizzative.
Da ultimo, il TAR ha ribadito un principio consolidato nella propria giurisprudenza: il pregiudizio di natura meramente economica non integra il requisito della irreparabilità, potendo essere integralmente ristorato per equivalente in caso di esito favorevole della lite. La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di fase in favore di entrambe le controparti costituite e con distrazione in favore del difensore antistatario del GSE.
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Nota della Redazione
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