Il DUP va esaminato dal Consiglio prima dell’aggiornamento (TAR Calabria n. 1423 del 05.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento comunale di contabilità che prevede una scansione procedimentale articolata impone che la prima versione del D.U.P., deliberata dalla Giunta, sia sottoposta al Consiglio comunale in distinta seduta, perché l’organo consiliare formuli indirizzi e direttive, prima che la Giunta predisponga la nota di aggiornamento da approvare unitamente al bilancio di previsione. È pertanto illegittima la nota di aggiornamento al D.U.P. approvata dalla Giunta senza la previa acquisizione della posizione consiliare sulla prima versione. La illegittimità travolge la delibera di approvazione del bilancio di previsione e gli atti allegati, salvo il riesercizio del potere amministrativo.

Il Fatto

I ricorrenti, consiglieri comunali di minoranza, impugnano la deliberazione consiliare con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziaria 2024-2026, insieme a tutte le delibere allegate relative a tributi, tariffe, piano delle alienazioni e nota di aggiornamento al D.U.P. Deducono che nel corso della seduta consiliare era stato formalmente richiesto il rinvio della trattazione, per la mancata preliminare discussione e deliberazione del Documento Unico di Programmazione, e che il Consiglio ha comunque proceduto all’approvazione a maggioranza.

Il Comune resiste eccependo la carenza di legittimazione attiva dei consiglieri di minoranza e contestando nel merito le censure. Con ordinanza è stata fissata la celere trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio disattende l’eccezione di inammissibilità. Il confronto preventivo in sede consiliare sul contenuto del D.U.P. involge l’esercizio di prerogative proprie dei consiglieri comunali: la legittimazione sussiste.

Nel merito, la prima censura è respinta: non risulta avanzata alcuna mozione di rinvio, essendo stata formulata una mera richiesta verbale. Il vizio procedurale va quindi verificato su altro piano.

Il secondo motivo è fondato. L’art. 170 D. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 21, 22 e 23 del regolamento comunale contabile delineano una sequenza articolata: la Giunta delibera una prima versione del D.U.P. e la trasmette ai consiglieri; il Consiglio formula indirizzi e direttive; la Giunta aggiorna il documento; la nota di aggiornamento è approvata insieme al bilancio. Il Collegio distingue le fasi, anche sul piano cronologico: l’approvazione della nota di aggiornamento può avvenire contestualmente all’approvazione del bilancio, giusta l’art. 23, comma 3, del regolamento comunale, ma solo dopo il previo esame in distinta seduta consiliare della prima versione.

La scansione contestata ha invece visto l’approvazione del D.U.P. da parte della Giunta, seguita dalla nota di aggiornamento deliberata dalla stessa Giunta, senza la previa acquisizione della posizione del Consiglio comunale sulla prima versione. È quindi integrata la violazione delle prescrizioni regolamentari.

Il Collegio esclude l’estensibilità dei precedenti richiamati dal Comune, relativi a vicende in cui i regolamenti comunali non prevedono un’analoga articolazione procedimentale, e ritiene invece pertinente il precedente del Consiglio di Stato n. 9551/2023, che si attaglia alla fattispecie. Il ricorso è accolto con annullamento delle delibere impugnate, salvo il riesercizio del potere; le spese sono compensate in ragione della particolarità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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