L’accreditamento sanitario è subordinato alla programmazione regionale del fabbisogno (TAR Lazio n. 14267 del 14.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accreditamento istituzionale rilasciato dalla regione ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 è atto di natura discrezionale, attributivo di compiti pubblici, la cui emanazione è subordinata alla verifica della rispondenza della struttura ai requisiti di qualificazione e, soprattutto, alla sua funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e all’effettivo fabbisogno assistenziale desumibile dal piano sanitario regionale, nel rispetto dell’esigenza di controllo della spesa sanitaria. Il procedimento di accreditamento può essere legittimamente sospeso dall’amministrazione, in attesa della definizione della nuova programmazione, quando la richiesta non risulti funzionale agli indirizzi programmatori vigenti, come nel caso in cui il fabbisogno assistenziale per il settore sia già stato dichiarato completamente soddisfatto. Il vizio di disparità di trattamento postula, quale necessario presupposto, la dimostrazione dell’assoluta identità delle situazioni poste a confronto, non essendo all’uopo sufficiente la mera allegazione dell’adozione di un provvedimento favorevole nei confronti di un altro soggetto, ove le relative istanze siano state presentate in epoche diverse.
Il Fatto
Una società, già titolare di autorizzazione all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), presentava alla Regione istanza per il rilascio dell’accreditamento istituzionale. Decorso infruttuosamente il termine procedimentale, la società proponeva ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere.
Nelle more del giudizio, l’amministrazione regionale comunicava la sospensione del procedimento, ravvisando il completo soddisfacimento del fabbisogno assistenziale per il biennio 2025-2026, a seguito del raggiungimento dei target PNRR, ed attendendo la definizione del nuovo modello di erogazione basato sulla presa in carico del paziente. La società impugnava con motivi aggiunti tale provvedimento di sospensione, deducendone l’illegittimità per violazione dei termini procedimentali, eccesso di potere e disparità di trattamento rispetto a una società concorrente la cui istanza era stata accolta.
La Motivazione della Corte
Il TAR, respinta la domanda di annullamento, rileva che l’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 subordina il rilascio dell’accreditamento non solo alla rispondenza ai requisiti di qualificazione, ma anche alla funzionalità della struttura rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e al fabbisogno assistenziale, quale risultante dal piano sanitario regionale. L’atto assume quindi natura discrezionale, trovando i propri presupposti nell’effettiva necessità assistenziale e nell’esigenza di controllo della spesa sanitaria.
Nel caso di specie, il provvedimento di sospensione risulta coerente con tale quadro normativo. La Regione ha infatti dato atto del raggiungimento del target PNRR relativo all’assistenza domiciliare e della conseguente declaratoria, prevista dalla normativa regionale, di completo soddisfacimento del fabbisogno per il biennio 2025-2026. La sospensione, pertanto, non è arbitraria, ma costituisce attuazione degli indirizzi programmatori, in quanto la richiesta di accreditamento non è, allo stato, funzionale alla programmazione regionale vigente. Il Collegio reputa, quindi, non fondata la censura di violazione dei termini, atteso che la sospensione è giustificata da sopravvenute esigenze di programmazione.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento, la Corte richiama la consolidata giurisprudenza per cui tale vizio può essere accolto solo ove la parte dimostri l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto. Nel caso in esame, la società controinteressata aveva presentato l’istanza circa due mesi prima rispetto alla ricorrente, circostanza che, di per sé, esclude la ravvisabilità dell’identità delle situazioni. Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto respinto, con condanna della società soccombente alla refusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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