Modulo errato per la dichiarazione ex art. 5-sexies non impedisce l’ottemperanza (Cons. Stato n. 2423 del 23.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto un decreto di equa riparazione, l’utilizzo di un modulo difforme da quello pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione debitrice non determina l’inammissibilità della domanda quando la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89 del 2001 contenga tutti gli elementi informativi richiesti dalla norma. Il comma 12 della disposizione citata non impone, a pena di decadenza, l’uso di moduli distinti per ciascuna amministrazione. Il principio di buona fede che regola i rapporti tra privato e pubblica amministrazione impone a quest’ultima di segnalare tempestivamente l’eventuale irregolarità del modulo, non di eccepirla per la prima volta in giudizio dopo anni di inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR Lazio con ricorso in ottemperanza nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte d’Appello di Roma che gli aveva riconosciuto il diritto all’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 per l’eccessiva durata di un precedente procedimento.

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il ricorrente aveva depositato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies e il certificato di non proposta opposizione. Il Ministero aveva contestato l’uso di un modulo difforme, ma il Tribunale ha osservato che si trattava comunque del modello predisposto dal Ministero della Giustizia e che l’amministrazione avrebbe dovuto eccepire la questione al momento dell’invio della documentazione, risalente a sette anni prima. Il Ministero è stato pertanto condannato al pagamento integrale, con nomina del Commissario ad acta per il caso di persistente ritardo. Contro tale decisione il Ministero ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. La questione giuridica centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 5-sexies, comma 12, della legge n. 89 del 2001, che impone ai creditori di provvedimenti notificati prima dell’emanazione dei decreti attuativi di trasmettere la dichiarazione avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni.

Secondo il Ministero appellante, il ricorrente avrebbe dovuto utilizzare i moduli pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e non quelli del Ministero della Giustizia, con conseguente inammissibilità del ricorso. Il Consiglio di Stato ritiene però che la norma non sia chiara nell’esigere necessariamente e a pena di inammissibilità l’uso di moduli diversi per le diverse amministrazioni debitrici.

Il Collegio condivide l’osservazione del TAR secondo cui l’esecuzione del decreto non può essere evitata sulla base di un mero formalismo. I contenuti della dichiarazione previsti dalla legge sono in ogni caso i medesimi e il Ministero non ha allegato alcuna carenza di informazioni o dati necessari.

Assume rilievo decisivo il principio di buona fede che regola i rapporti tra privati e pubblica amministrazione. La necessità di utilizzare un modulo diverso avrebbe dovuto essere segnalata tempestivamente dal Ministero appellante, non eccepita per la prima volta in sede di ottemperanza, a distanza di anni dalla trasmissione della documentazione.

L’appello è quindi respinto nel merito. Nulla è disposto sulle spese di lite in ragione della mancata costituzione della parte privata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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