Il Comune non può negare il condono per la pratica distrutta da un incendio (TAR Sicilia n. 1449 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La richiesta comunale di ricostruzione di una pratica di condono edilizio distrutta da un incendio nei locali dell’ufficio non integra una domanda di integrazione documentale, né una comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Quando la perdita della documentazione è imputabile all’amministrazione, il diniego fondato sull’inottemperanza del privato viola i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. Il Comune deve prima esperire ogni sforzo per il recupero della documentazione, anche presso gli uffici del Genio Civile e la Soprintendenza, e solo successivamente richiedere l’apporto del privato secondo ragionevolezza. Il diniego adottato senza tale preliminare attività è illegittimo per eccesso di potere. L’accoglimento non comporta il silenzio assenso sulla sanatoria, ma obbliga l’amministrazione a ricostruire la pratica e a riesercitare i poteri.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in zona A, avevano presentato nel 1995 istanza di sanatoria ai sensi della legge n. 724/1994 per il frazionamento interno in più alloggi e la realizzazione di un ulteriore alloggio. Nel 1997 un incendio nei locali del Servizio Condono Edilizio distruggeva la pratica.

Nel 2022 l’ufficio invitava i privati a ricostruire il fascicolo entro sessanta giorni, a pena di improcedibilità. Non essendo pervenuta la documentazione, il Comune adottava il diniego di concessione in sanatoria. Seguivano l’ingiunzione di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e la sanzione pecuniaria per inottemperanza. I privati impugnavano i tre provvedimenti con ricorso principale e due ricorsi per motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene che le opposte tesi delle parti non possano essere apprezzate sul piano astratto, perché entrambe si scontrano con un dato di realtà: la pratica è andata distrutta in un incendio verificatosi nei locali comunali. La fissazione di un termine per le integrazioni documentali presuppone un’incompletezza della pratica allo stato, ma quando il fascicolo è già divenuto cenere è logicamente impossibile configurare una vera richiesta di integrazione.

Ne discende l’irrilevanza della questione sul termine di sessanta o novanta giorni, e parimenti l’inapplicabilità dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. L’incendio costituisce un caso di vis maior, il cui mancato superamento non può essere posto a carico del privato. Era il Comune, e non i ricorrenti, a poter esercitare poteri di controllo e recupero sui locali in cui il sinistro si era verificato.

La norma applicabile è quindi l’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. L’amministrazione avrebbe potuto richiedere oneri di collaborazione secondo ragionevolezza, ma non sanzionare l’inerzia del privato con la conclusione negativa del procedimento senza avere prima fatto ogni sforzo per il recupero della documentazione mancante per propria colpa. Il Collegio stigmatizza l’operato comunale, che non ha svolto alcuna indagine presso il Genio Civile e la Soprintendenza, nonostante gli interventi richiedessero il loro preventivo parere.

Riqualificate le censure di eccesso di potere come violazione del principio di buona fede, il secondo e il terzo motivo sono accolti. Il quarto motivo, sulla formazione del silenzio assenso, è invece respinto: in assenza dei pareri del Genio Civile e della Soprintendenza, l’istanza non poteva perfezionarsi, dati i vincoli dell’immobile in zona A.

Quanto ai motivi aggiunti, la presentazione della domanda di sanatoria sospende l’efficacia dei provvedimenti repressivi già adottati. L’accoglimento del ricorso principale determina pertanto solo la temporanea inefficacia dell’ingiunzione di demolizione e della sanzione pecuniaria, sino al riesercizio dei poteri comunali. La sanzione demolitoria è confermata nel merito, perché gli interventi eccedevano l’edilizia libera. Il verbale di accertamento dell’inottemperanza è infine ritenuto idoneo a sorreggere la sanzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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