Doppia conformità e accertamento di conformità (TAR Sicilia n. 1446 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 si conclude con un provvedimento di carattere vincolato, che non richiede motivazione ulteriore rispetto al riscontro della corrispondenza dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie vigenti al momento della sua realizzazione e a quello della presentazione dell’istanza. In sede di accertamento di conformità l’onere di dimostrare la doppia conformità grava interamente sul privato istante, perché essa costituisce presupposto indefettibile del rilascio del titolo in sanatoria. Il mero riscontro del difetto della doppia conformità integra il quantum minimo di motivazione richiesto; non sussiste carenza istruttoria ove l’Amministrazione abbia esaminato le risultanze procedimentali e la documentazione integrativa prodotta dall’istante. Il principio del raggiungimento del risultato impedisce l’annullamento del diniego quando le emergenze processuali rendono palese che il provvedimento non avrebbe potuto avere contenuto diverso.
Il Fatto
Il ricorrente acquistava nel 2008 e nel 2009 un immobile in due unità abitative, che successivamente riuniva in un’unica unità mediante lavori finalizzati alla sua utilizzazione abitativa. Nel 2019 presentava al Comune un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per lavori di ristrutturazione eseguiti nel 2009.
Dopo il preavviso di rigetto, nel quale l’Ente rilevava il difetto della doppia conformità, e l’invio di documentazione integrativa comprensiva dei pareri del Genio Civile e della Soprintendenza, il Comune rigettava definitivamente l’istanza con provvedimento notificato l’8.03.2023. Il ricorrente impugnava il diniego e il preavviso, deducendo carenza di motivazione, difetto di istruttoria e, nel merito, l’insussistenza del difetto di doppia conformità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Sul piano processuale, il procedimento ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 sfocia in un atto vincolato, che non necessita di altra motivazione oltre al riscontro della corrispondenza dell’opera alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie sia all’epoca dell’abuso sia a quella dell’istanza. In quest’ottica l’onere dimostrativo della doppia conformità è interamente a carico dell’istante, come confermato dai precedenti richiamati (Consiglio di Stato, sez. VI, 14.03.2023, n. 2660; Consiglio di Stato, sez. VI, 2.05.2022, n. 3437).
Quanto al dedotto difetto istruttorio, il Tribunale rileva che il preavviso di rigetto richiama il parere del responsabile del procedimento, la relazione istruttoria e la documentazione allegata, mentre il provvedimento definitivo dà contezza dell’esame delle risultanze procedimentali e della documentazione integrativa, incluso il nulla osta del Genio Civile. La motivazione non è dunque mancante, anche perché le emergenze processuali rendono palese che il diniego non avrebbe potuto avere contenuto diverso: il principio del raggiungimento del risultato impedisce l’annullamento di un atto viziato in presenza di un’attività amministrativa vincolata. Le difese del Comune, inoltre, non costituiscono integrazione postuma in sede giudiziale (Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903; Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2023, n. 1096), ma mera ricognizione delle evidenze istruttorie, cui l’atto rinvia per relationem.
Nel merito, il Collegio esclude che l’intervento integri una ristrutturazione edilizia. Il libretto istruttorio documenta la difformità del nuovo fabbricato quanto a sagoma e volume: cordolo a sostegno della nuova copertura e del terrazzino, nuovo piano tra terra e primo, nuove superfici aeroilluminanti e modifica delle finestrature, in contrasto con le norme tecniche di attuazione del Piano particolareggiato. La ristrutturazione, per essere tale e non coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e riprodurne le linee quanto a sagoma, superfici e volumi (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 18.08.2023, n. 2655).
Ne segue il difetto di conformità alla disciplina vigente al 2009, che nell’area in questione consentiva i soli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) dell’art. 20 della L.R. n. 71/1978, e a quella vigente al 2019, ossia il D.D.G. n. 278 del 23.11.2012. Lo Studio di dettaglio del centro storico, adottato nel 2020, è atto successivo alla domanda e non rileva ratione temporis. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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