Indennità aerosoccorritori: no al cumulo, sì all’opzione per il trattamento più favorevole (TAR Emilia-Romagna n. 1487 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’attività di pronto intervento aereo e quella di aerosoccorso costituiscono un’unica categoria di intervento, nella quale il primo rappresenta il genus e il secondo la species: le rispettive indennità compensano la medesima attività e non sono pertanto cumulabili. L’incompatibilità opera sul piano logico prima che qualificatorio, anche se l’art. 17 della legge n. 78/1983 non la prevede espressamente. Il personale in possesso della qualifica di aerosoccorritore può tuttavia ottenere la più favorevole indennità di cui all’art. 9, comma 2, della legge n. 78/1983, poiché il titolo è il possesso della qualifica e non l’istituzione del relativo brevetto. In caso di indennità non cumulabili, spetta il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Il Fatto
I ricorrenti, in possesso della qualifica di aerosoccorritore attribuita con decreto e assegnati a un reparto dell’Aeronautica Militare, percepiscono l’indennità supplementare di pronto intervento di cui all’art. 13, comma 3, della legge n. 78/1983, pari all’indennità operativa di base maggiorata del 75%. Tra novembre e dicembre 2021 hanno chiesto il riconoscimento dell’indennità per truppe da sbarco, unità anfibie e incursori subacquei di cui all’art. 9, comma 2, della stessa legge.
Il Comando competente ha rigettato la richiesta con nota del 17 febbraio 2022, escludendo la cumulabilità delle due indennità e negando il beneficio al personale con brevetto di aerosoccorritore. I militari hanno proposto ricorso, chiedendo in via principale l’accertamento del diritto al cumulo e, in via subordinata, il diritto di opzione per l’indennità più favorevole, con condanna al pagamento delle differenze retributive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la domanda principale. Richiamando l’orientamento consolidato — Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4713 del 2018, CGARS n. 940 del 2020 e Cons. Stato n. 4714 del 2018 — il TAR qualifica il pronto intervento aereo come genus e l’aerosoccorso come species, mera forma applicativa del primo. Le due indennità compensano la stessa attività e la loro non cumulabilità deriva dall’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina, restando irrilevante il silenzio dell’art. 17 della legge n. 78/1983.
Quanto alla prospettata disparità di trattamento, essa non inficia la legittimità del diniego. La differenza rispetto ad altri militari deriva solo da sentenze passate in giudicato che hanno riconosciuto il cumulo prima del consolidarsi dell’orientamento contrario; i loro effetti restano limitati a chi fu parte di quei giudizi.
Il Tribunale accoglie invece la domanda subordinata. Al personale con la qualifica vantata può essere riconosciuta la più favorevole indennità dell’art. 9, comma 2, secondo l’insegnamento che ha ravvisato l’illogicità dell’omissione del richiamo al brevetto di aerosoccorritore tra i titoli del beneficio (CGARS n. 942 del 2020). Il titolo per la percezione è il possesso della qualifica di aerosoccorritore, conseguita dai ricorrenti tra il 2020 e il 2021, non l’istituzione formale del brevetto da parte dell’Amministrazione.
In caso di indennità non cumulabili, riconosce il Collegio, opera il diritto di opzione per il trattamento più favorevole, affermato in via di obiter dictum dalla stessa CGARS n. 942 del 2020. Gli effetti dell’opzione decorrono dalla data della domanda indirizzata al Comando. Il ricorso è quindi accolto nei soli limiti della domanda subordinata, con compensazione delle spese in ragione della non uniformità dell’orientamento giurisprudenziale al momento della proposizione del gravame.
Nota della Redazione
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