Responsabilità erariale e giudizio civile: indipendenza delle giurisdizioni (Cass. civ. n. 24765/2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità erariale, la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a una questione di giurisdizione. L’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle amministrazioni davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa. Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni in grado di appello del giudice contabile è limitato alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, ovvero di rifiuto di giurisdizione o diniego di giustizia.

Il Fatto

Il ricorrente è stato sottoposto a giudizio contabile per danno erariale per avere, quale Presidente del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata dal Comune di Civitanova Marche e affidataria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, omesso di riscuotere dall’ASUR Marche la tassa rifiuti per gli anni dal 2006 al 2011 e la TARSU per l’anno 2012, avendo disposto la temporanea sospensione dell’invio degli avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione. Per i medesimi fatti il Comune, svolgendo in via surrogatoria quale socio unico anche azione sociale di responsabilità, ha promosso giudizio civile di risarcimento danni dinanzi al Tribunale di Ancona. In tale giudizio, a seguito di eccezione di difetto di giurisdizione, il Comune ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione; le Sezioni unite, con ordinanza n. 20297 del 23 luglio 2024, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

Successivamente la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello, con sentenza n. 56 del 17 marzo 2025, ha definito il giudizio contabile con la parziale conferma della sentenza di primo grado di condanna del ricorrente al risarcimento del danno erariale, rideterminato in misura di poco inferiore. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo incentrato sul difetto di giurisdizione del giudice contabile. Hanno replicato con controricorso i controricorrenti e il Procuratore Generale presso la Corte dei conti. Il ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza e, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 12 d.lgs. n. 175/2016.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, rilevando che le questioni in giudizio sono state oggetto di ripetuta disamina da parte della Corte e che non si verte in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica. Ha richiamato il principio secondo cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 380-bis, comma 3, c.p.c., nella parte in cui stabilisce che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, la Corte procede in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, perché la trattazione camerale soddisfa esigenze di celerità e di economia processuale e costituisce un modello processuale capace di assicurare un confronto effettivo e paritario tra le parti.

La Corte ha poi esaminato l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, stante l’efficacia panprocessuale dell’ordinanza n. 20297/2024, dichiarandola infondata, poiché oggetto del motivo di ricorso è proprio la violazione del giudicato panprocessuale. Nel merito, ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, condividendo le argomentazioni della proposta ex art. 380-bis c.p.c.: la stessa ordinanza n. 20297/2024 ha ribadito il principio secondo cui la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l’eventuale interferenza pone esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a una questione di giurisdizione.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle amministrazioni davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, essendo la prima volta alla tutela dell’interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa. Ha precisato che della condanna emessa dal giudice che per primo pervenga all’affermazione di responsabilità deve tenere conto il giudice che si pronunci in seguito, potendo, ove la condanna sia già integralmente satisfattiva, pervenire alla declaratoria di improponibilità del giudizio proseguito. Tali conclusioni appaiono idonee a confutare i dubbi di legittimità costituzionale. Quanto alla richiesta di applicazione dello ius superveniens, la Corte ha osservato che il sindacato è limitato alla sola questione di giurisdizione e non può estendersi al merito. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese e all’ulteriore importo ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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