Giurisdizione contabile e società legali: rinvio a pubblica udienza sulle Sezioni Unite (Cass. civ. n. 24763/2026)

Principi di diritto (Massima)
La questione concernente la giurisdizione della Corte dei conti sui danni al patrimonio di una società per azioni a totale partecipazione pubblica, derivante dalla trasformazione di un ente pubblico economico disposta per legge, riveste particolare rilevanza nomofilattica. Assume rilievo decisivo stabilire se tale società, ancorché formalmente di diritto comune e assoggettata al Tusp, conservi connotati pubblicistici tali da giustificare la giurisdizione contabile, ovvero se l’art. 12 Tusp abbia introdotto un sistema di doppio binario che limita la deroga alla giurisdizione contabile alle sole società in house. Rileva altresì verificare se la trasformazione coattiva per legge sia di per sé sufficiente a qualificare la società come società legale o di diritto singolare, o se occorra accertare la persistenza degli indici sintomatici della natura pubblicistica. La molteplicità e la complessità dei profili rendono opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza.

Il Fatto

La Procura regionale presso la Corte dei conti per il Lazio ha convenuto in giudizio un dirigente dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in complessivi euro 1.838.540,00, per avere disposto, in concorso con altri dirigenti, tra il 2016 e il 2017, due affidamenti in favore di una società tramite procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando, in difetto dei presupposti di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50/2016. La Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, disattesa la preliminare eccezione di difetto di giurisdizione, lo ha condannato al pagamento di complessivi euro 1.200.000,00.

La Corte dei conti, Seconda Sezione giurisdizionale centrale d’appello, con sentenza n. 50/2025, ha rigettato la reiterata eccezione di difetto di giurisdizione e ha ridotto la condanna all’importo di euro 157.075,00. In punto di giurisdizione i giudici contabili hanno rilevato che l’Istituto, pur formalmente società per azioni, è qualificabile come società legale, in quanto la trasformazione da ente pubblico economico è avvenuta per legge, l’intero capitale è attribuito ex lege al MEF, l’oggetto sociale è predeterminato normativamente e consiste nello svolgimento di attività di rilievo pubblicistico, molte in regime di esclusiva o monopolio legale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost., deducendo il difetto relativo di giurisdizione. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato che la sentenza impugnata è stata resa anche nei confronti di altri soggetti, ritenuti solidalmente responsabili, riguardo ai quali il ricorso non risulta notificato; trattandosi di litisconsorti facoltativi e applicandosi l’art. 332 c.p.c., non occorre far luogo all’ordine di notificazione dell’impugnazione, essendo ormai l’impugnazione per essi preclusa. Ha poi esaminato l’unico complesso motivo, con cui il ricorrente denuncia la violazione dei limiti della giurisdizione sotto forma del difetto relativo di giurisdizione, ai sensi degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 1 e art. 207 c.g.c., nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 Tusp e dell’art. 1 l. 14 gennaio 1994 n. 20.

Il ricorrente ha sostenuto che l’Istituto, a seguito della trasformazione in società per azioni, costituisce una società di diritto comune, ancorché a controllo pubblico, assoggettata alle ordinarie regole civilistiche e alla disciplina del Tusp, senza conservare tratti pubblicistici tali da giustificare la giurisdizione contabile sui danni al suo patrimonio. Ha dedotto che per le società a partecipazione pubblica diverse da quelle in house l’art. 12 Tusp ha introdotto un sistema di doppio binario, che limita la deroga alla giurisdizione contabile alle sole società in house, non essendo prevista alcuna ulteriore attrazione delle società legali. Ha inoltre sostenuto che l’Istituto non presenterebbe gli indici sintomatici delle società legali, differenziandosi da società quali ENAV o ANAS, e che la trasformazione coattiva per legge non è di per sé sufficiente a qualificarlo come società legale.

La Corte ha ritenuto che le questioni poste dagli argomenti di censura rivestano, per taluni profili, particolare rilevanza nomofilattica, che ne rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza. Ha quindi rimesso la causa alla pubblica udienza e l’ha rinviata a tal fine a nuovo ruolo, senza pronunciarsi nel merito del ricorso.

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Nota della Redazione

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