Appello su declinatoria di competenza e dovere di decidere il merito (Cass. civ. Sez. II n. 25769 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il tribunale investito dell’appello avverso la declinatoria di competenza pronunciata dal giudice di pace è tenuto, in forza dell’effetto devolutivo, a decidere la causa nel merito quale giudice dell’appello, qualunque sia l’esito della censura sulla competenza. Ove non ricorra alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice d’appello che ritenga fondata la censura non può limitarsi a statuire sulla competenza né rimettere le parti dinanzi al giudice di pace. L’appellante soccombente in primo grado per ragioni di rito non è onerato, ex art. 346 c.p.c., di riproporre le ragioni di merito, costituendo l’impugnazione manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio.
Il Fatto
Alcuni condòmini impugnarono dinanzi al Giudice di pace di Firenze la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo, contestando i riparti effettuati su tabelle millesimali che assumevano mai approvate. I convenuti produssero tabelle di valore difforme. Il Giudice di pace dichiarò la propria incompetenza per materia ai sensi dell’art. 38 c.p.c., ordinando la cancellazione della causa dal ruolo e condannando gli attori alle spese.
Proposto appello, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 2995/2021, ritenne errato il richiamo all’art. 38 c.p.c. e qualificò la questione come pregiudiziale ex art. 34 c.p.c., compensando le spese del primo grado e condannando due condòmini alla restituzione di quanto versato. Il Condominio e i due condòmini ricorrono per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il rapporto tra impugnazione della declinatoria di competenza e dovere decisorio del giudice d’appello. Il punto di partenza è la necessità dell’appello avverso la declinatoria del giudice di pace, essendo precluso il regolamento di competenza avverso le sentenze di quel giudice ex art. 46 c.p.c.
Se la censura sulla competenza è infondata, il tribunale è investito dell’esame del merito quale giudice dell’appello per il normale effetto devolutivo. Se invece la censura è fondata e non ricorre alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., il tribunale, previa declaratoria di nullità della sentenza per erronea declinatoria, deve ugualmente decidere il merito quale giudice d’appello, esercitando la propria potestas decidendi e non rimettendo le parti al giudice di pace. La Corte richiama sul punto Cass. n. 33456/2019 e Cass. n. 15451/2020.
Nella specie, sia che si applicasse l’art. 38 c.p.c. sia l’art. 34 c.p.c., il Tribunale sarebbe risultato investito del dovere di decidere nel merito, dovere rimasto inadempiuto per essersi il giudice limitato a statuire sulla competenza. La Corte osserva inoltre che l’appellante soccombente in primo grado per questioni di rito non è onerato ex art. 346 c.p.c. di riproporre le ragioni di merito, poiché l’impugnazione è già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande assorbite in modo improprio (Cass. n. 28078/2024; Cass., Sez. Un., n. 927/2022).
Richiamando il principio per cui scopo del processo è consentire una decisione di merito (Cass. n. 3362/2009), la Corte conclude che il Tribunale ha errato nel limitarsi a statuire sulla competenza. Il primo motivo è accolto, il secondo resta assorbito, poiché la nuova decisione di merito impone di regolare nuovamente le spese. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Firenze in persona di diverso magistrato.
Nota della Redazione
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