Custodia della rete idrica e responsabilità del gestore ex art. 2051 c.c. (Cass. civ. n. 24768/2026)
Principi di diritto (Massima)
La custodia cui si riferisce l’art. 2051 c.c. non presuppone né implica uno specifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario; la norma ha lo scopo di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa e di evitare la verificazione del danno. Il criterio di imputazione della responsabilità si basa sulla relazione meramente fattuale con il bene e prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all’esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di essere custodite. La relazione giuridica con il bene non è elemento costitutivo della responsabilità, a differenza di quanto previsto dagli artt. 2052, 2053 e 2054 c.c.; il responsabile del danno può anche essere un soggetto diverso da chi abbia un titolo giuridico che lo autorizzi a detenere e utilizzare la res. Il potere di ingerenza e di controllo riservato all’amministrazione comunale non annulla l’autonomia operativa del gestore e non lo priva del potere di custodia, con conseguente corresponsabilità di entrambi.
Il Fatto
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d’appello di Napoli ha accolto le domande del custode giudiziario dell’asse ereditario e di altri attori e ha condannato il Comune di Arzano e una società, affidataria del servizio di gestione della rete idrica comunale, al risarcimento dei danni cagionati alle proprietà esclusive degli attori, ubicate in un fabbricato, da perdite della condotta idrica comunale. La società ha impugnato la decisione, che è stata confermata in appello dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Il TSAP ha affermato che il rapporto concessorio tra il Comune e la società era ancora efficace al momento del sinistro per effetto della proroga disposta con determina commissariale adottata ai sensi dell’art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e che, in ogni caso, la custodia della condotta idrica da parte della società era dimostrata da una pluralità di elementi convergenti. Ha confermato la responsabilità del Comune, proprietario della condotta, in concorso con la società quale gestore della rete.
Per la cassazione della sentenza la società ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; il Comune ha resistito con controricorso. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, dichiarandoli infondati. Ha rilevato che non rileva che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, la nullità della proroga del contratto di affidamento della gestione del servizio idrico fosse astrattamente deducibile o rilevabile d’ufficio anche in appello: l’errore non inficia la decisione, poiché il TSAP ha ravvisato l’esistenza di un potere di custodia in capo alla ricorrente da una pluralità di ulteriori elementi presuntivi, comprovanti una relazione di custodia della rete idrica locale, già oggetto dell’originario contratto di affidamento. La cessazione degli effetti del contratto non escludeva la responsabilità della ricorrente ai sensi dell’art. 2051 c.c.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la custodia cui si riferisce la norma non presuppone né implica uno specifico obbligo contrattuale analogo a quello previsto per il depositario; l’art. 2051 c.c. ha lo scopo di imputare la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i fattori di rischio immanenti alla cosa e di evitare la verificazione del danno. Il criterio di imputazione si basa sulla relazione meramente fattuale con il bene e prescinde dal riferimento alla custodia di natura contrattuale o all’esercizio di diritti reali, al possesso o alla detenzione, salvo che le cose siano oggettivamente insuscettibili di essere custodite. Ha ritenuto che il potere di custodia in capo alla società sia stato correttamente desunto da una pluralità di elementi convergenti, gravi e concordanti, in ossequio all’art. 2729 c.c.: l’esistenza dell’originario affidamento, l’intervenuta proroga con determina dirigenziale e l’effettuazione dell’intervento non episodico da cui è scaturito il danno costituivano elementi univoci della persistenza del rapporto di custodia. Ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che la norma può ritenersi violata solo se il giudice abbia deciso la lite in base al criterio formale dell’onere della prova o abbia posto detto onere a una parte diversa da quella gravata.
La Corte ha dichiarato infondato il quarto motivo, con cui la ricorrente sosteneva che il Comune si era riservato un potere di ingerenza e di controllo sulla rete idrica tale da renderlo responsabile in via esclusiva del danno. Ha rilevato che il TSAP ha condannato entrambi i convenuti, evidenziando che anche il Comune era tenuto alla custodia e alla manutenzione del bene in qualità di proprietario della condotta idrica. Il potere di ingerenza e di controllo riservato all’amministrazione non annulla l’autonomia operativa del gestore nell’effettuazione degli interventi sulla rete e non lo priva del potere di custodia, con conseguente corresponsabilità di entrambi i convenuti. Ha infine accolto il quinto motivo, rilevando che il TSAP ha disposto la condanna al pagamento delle spese di secondo grado in favore di ciascuna delle parti appellate, senza considerare che nel giudizio di appello si era costituito il solo Comune e che pertanto gli altri appellati non potevano ottenere il rimborso delle spese. Ha cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna al pagamento delle spese di appello in favore degli appellati non costituiti, compensando le spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2051 c.c. – Danno cagionato da cosa in custodia
- Art. 2052 c.c. – Danno cagionato da animali
- Art. 2053 c.c. – Rovina di edificio
- Art. 2054 c.c. – Circolazione di veicoli
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici