Espulsione e domanda di protezione internazionale: obbligo di verifica dell’esito (Cass. civ. n. 24802/2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la domanda di protezione internazionale o complementare dello straniero sia presentata dopo l’emissione del decreto di espulsione, il decreto prefettizio non è colpito da invalidità sopravvenuta ma ne resta sospesa l’eseguibilità. Spetta al Giudice di pace, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto di espulsione, quale decisione abbia assunto la Commissione territoriale sulla domanda di protezione e, ove la Commissione abbia deciso, quale sia stato l’esito dell’impugnazione contro tale provvedimento davanti al Tribunale con sospensione della sua efficacia esecutiva. Il Giudice di pace è tenuto ad attendere l’esito di quella impugnazione prima di assumere la decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo. Qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il Giudice di pace dovrà valutare se sussistano cause ostative all’espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell’ambito della sua cognizione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino giunto in Italia il 16 febbraio 2023 con visto tipo C per turismo, ha impugnato la sentenza con cui il Giudice di pace di Milano ha respinto il ricorso depositato avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Milano, notificato in pari data. Nel ricorso al Giudice di pace, fondato su due motivi, il ricorrente aveva dedotto di aver formalizzato domanda di protezione internazionale innanzi la Questura di Catania, che aveva fissato un appuntamento per registrare la domanda, concludendo nel senso che tanto bastava al fine di annullare e sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato. L’amministrazione aveva fatto pervenire controdeduzioni scritte con le quali aveva chiesto rinvii in pendenza del procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione internazionale; all’udienza il Giudice di pace aveva sospeso l’esecutività del decreto di espulsione.
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace ha ritenuto legittimamente emesso il decreto prefettizio, rigettando i motivi di ricorso, e ha rilevato come fosse rimasto ignoto l’esito della domanda di protezione internazionale, sul presupposto che il ricorrente non avesse mai documentato l’esito di tale istanza nonostante i numerosi rinvii. Ha compensato le spese processuali per la particolare complessità della materia e la complessiva situazione di fatto. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 25/2008 e dell’art. 19, commi 1 e 1.1, TUI. Il Ministero dell’Interno, la Questura e la Prefettura di Milano si sono costituiti tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui qualora la domanda di protezione internazionale o complementare dello straniero sia presentata dopo l’emissione del decreto di espulsione, il decreto prefettizio non è colpito da invalidità sopravvenuta ma ne resta sospesa l’eseguibilità. Ha precisato che spetta al Giudice di pace, nel rispetto del dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di verificare, prima di decidere sul merito del ricorso contro il decreto di espulsione, quale decisione abbia assunto la Commissione territoriale sulla domanda di protezione e, ove la Commissione abbia deciso, quale sia stato l’esito dell’impugnazione contro tale provvedimento davanti al Tribunale con sospensione della sua efficacia esecutiva. Il Giudice di pace è tenuto ad attendere l’esito di quella impugnazione prima di assumere la decisione finale sulla validità ed efficacia del provvedimento espulsivo.
La Corte ha inoltre precisato che, nel prosieguo del processo, una volta concluso il giudizio davanti al Tribunale, qualora la domanda di protezione internazionale sia stata respinta, il Giudice di pace dovrà valutare se sussistano cause ostative all’espulsione diverse da quelle esaminate dal Tribunale nell’ambito della sua cognizione. Ha rilevato che nel caso di specie il Giudice di pace non si è attenuto al principio enunciato, perché, pur avendo dato atto della pendenza del procedimento davanti alla Commissione territoriale, ha deciso sul merito dell’opposizione al decreto di espulsione senza prima verificare quale fosse stato l’esito della domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Giudice di pace di Milano, in persona di un diverso magistrato, perché proceda a un nuovo esame attenendosi al principio enunciato e regoli le spese anche del giudizio di legittimità, con disposizione di anonimizzazione dei dati identificativi del ricorrente.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.