Omessa comunicazione dell’ordinanza fuori udienza e nullità dell’estinzione del processo (Cass. civ. n. 24719/2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo civile, l’ordinanza pronunciata fuori udienza ai sensi dell’art. 127-ter, comma 3, c.p.c. è soggetta a comunicazione a cura della cancelleria ai sensi degli artt. 134, commi 1 e 2, 136 e 176, comma 2, c.p.c., quando non sia stata letta in udienza. La comunicazione alle parti è diretta a rendere le stesse edotte del contenuto del provvedimento e costituisce requisito formale indispensabile perché il provvedimento raggiunga il suo scopo, con la conseguenza che la mancanza di tale comunicazione comporta la nullità del provvedimento stesso ex artt. 134 e 156 c.p.c. e degli atti successivi ex art. 159 c.p.c., ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo e di dichiarazione dell’estinzione del processo. Il secondo periodo del comma 5 dell’art. 127-ter c.p.c., introdotto dall’art. 3, comma 1, n. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, equipara a quello pronunciato in udienza solo il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione. Non è stabilito ex lege uno specifico onere a carico delle parti di consultare giorno per giorno il fascicolo informatico.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina georgiana giunta in Italia nel novembre 2017, ha impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato l’estinzione ex art. 291, comma 3, c.p.c. del processo volto all’annullamento del diniego, emesso dal Questore di Roma, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. L’estinzione è stata dichiarata sul presupposto dell’omessa rinnovazione, nel termine stabilito, della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione della prima udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. A fronte del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, la ricorrente ha adito il Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 281-decies c.p.c. e ha chiesto la sospensione del decreto impugnato. Con decreto il giudice ha sospeso il provvedimento, ha fissato l’udienza cartolare e ha assegnato i termini per la notificazione di ricorso e decreto all’amministrazione convenuta.

Il termine per la notificazione non è stato rispettato e la circostanza non è emersa immediatamente. La ricorrente non aveva depositato la nota scritta in vista dell’udienza cartolare e il giudice, ignaro del mancato rispetto del termine, ha fissato una nuova udienza in modalità cartolare. In vista di tale udienza la ricorrente ha depositato la nota scritta e ha chiesto la concessione di un nuovo termine per la rinnovazione dell’incombente. Con provvedimento il giudice ha assegnato il termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, con ordine di comunicazione. Non risulta che l’ordinanza fuori udienza sia stata comunicata alla ricorrente, unica parte costituita. La ricorrente ha omesso di rinnovare la notificazione entro il termine e il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del processo. Avverso tale ordinanza la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione degli artt. 291 e 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 291 e 101 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per la nullità del provvedimento impugnato e del procedimento per insanabile violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. La ricorrente lamentava che la dichiarazione di estinzione si fondava sull’asserita inosservanza di un ordine giudiziale, la rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto entro un termine perentorio, che non era mai stato portato a conoscenza della parte onerata.

La Corte ha rilevato che il provvedimento che aveva fissato per la rinnovazione della notificazione il termine perentorio non è stato comunicato alla ricorrente. La comunicazione era doverosa, poiché il giudice aveva sostituito l’udienza col deposito di nota scritta, effettivamente depositata dalla ricorrente, e il termine per il deposito delle note era scaduto; il provvedimento che ha assegnato il termine perentorio per la rinnovazione è stato depositato quattordici giorni dopo la scadenza del termine per il deposito di nota scritta, e dunque deve ritenersi depositato fuori udienza. La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 127-ter, commi 3 e 5, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note e il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza. Ha precisato che la disposizione è di stretta interpretazione, poiché la modalità prevista dall’art. 127-ter c.p.c. sostituisce lo svolgimento dell’udienza.

In quanto non letto in udienza, il provvedimento era soggetto a comunicazione ai sensi degli artt. 134, commi 1 e 2, 136 e 176, comma 2, c.p.c., comunicazione espressamente ordinata nel caso di specie dal giudice ma non attuata dal cancelliere. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l’omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell’udienza per discussione orale reso all’esito di udienza a trattazione scritta equivale alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza e determina la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del principio del contraddittorio. Ha inoltre rilevato che la doverosità della comunicazione rende irrilevante l’astratta possibilità di acquisire di fatto conoscenza dell’ordinanza redatta in formato elettronico e depositata con modalità telematiche ma non comunicata dal cancelliere, non essendo stabilito ex lege uno specifico onere a carico delle parti di consultare giorno per giorno il fascicolo informatico.

La Corte ha concluso che l’omessa comunicazione ha determinato la nullità dell’ordinanza per difetto dei requisiti formali essenziali al raggiungimento dello scopo e la nullità degli atti successivi da essa dipendenti, sino all’ordinanza impugnata. Nessun termine per la rinnovazione poteva decorrere, nei confronti della ricorrente, dall’ordinanza depositata oltre il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, e dunque pronunciata fuori udienza ma non ritualmente comunicata dal cancelliere. L’attività svolta dalla parte dopo aver ricevuto la comunicazione dell’ordinanza successiva non ha efficacia sanante rispetto al vizio censurato. L’ordinanza impugnata è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà a regolare le spese del giudizio di legittimità, con disposizione di anonimizzazione dei dati identificativi della ricorrente.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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