Cittadinanza italiana: irrilevante la residenza fattuale priva di riscontro anagrafico (TAR Toscana n. 1578 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’accertamento del requisito della residenza legale decennale per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, rileva esclusivamente la residenza che trovi pieno riscontro nei registri anagrafici comunali. L’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993 qualifica legalmente residente chi risiede avendo soddisfatto le condizioni in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri e di iscrizione anagrafica. Non è pertanto computabile una residenza di carattere esclusivamente fattuale, consistente nella stabile e continuativa permanenza nel territorio dello Stato ma priva di corrispondenti risultanze anagrafiche. Le discontinuità emergenti dai certificati storici giustificano il rigetto della domanda, senza che l’Amministrazione debba sindacare la legittimità delle cancellazioni operate dai Comuni.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, presenta domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. La Prefettura competente dichiara la domanda inammissibile per mancanza, al momento della presentazione, del requisito della residenza legale decennale, desunta dai certificati storici trasmessi dagli uffici anagrafici di tre Comuni, dai quali emergono periodi di irreperibilità, cancellazioni per emigrazione e successive reiscrizioni.

La ricorrente agisce inizialmente davanti al giudice ordinario, che declina la giurisdizione; il ricorso viene quindi riassunto davanti al TAR. La ricorrente contesta la data di presentazione della domanda indicata nel decreto, assume la sufficienza dei rapporti di lavoro e dello stato di disoccupazione a comprovare la permanenza in Italia, deduce l’illegittimità delle cancellazioni anagrafiche per irreperibilità perché adottate senza il rispetto dei termini e in difetto di considerazione dell’attività lavorativa, e qualifica il secondo periodo di discontinuità come mero errore nella compilazione del modello. L’Amministrazione si costituisce e richiama le attestazioni comunali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio fissa preliminarmente il decennio rilevante a partire dal settembre 2010, come riconosciuto dalla stessa Amministrazione in giudizio, superando l’erronea indicazione temporale contenuta nel provvedimento impugnato.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il giudice richiama l’art. 1, comma 2, d.P.R. n. 572/1993, regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza, che considera legalmente residente chi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa sull’ingresso e sul soggiorno degli stranieri e da quella sull’iscrizione anagrafica.

Da tale disposizione il Collegio trae la conseguenza che la residenza utile ai fini della concessione della cittadinanza è solo quella che abbia pieno riscontro nei registri anagrafici comunali, non potendosi valorizzare una residenza di carattere esclusivamente fattuale. Il principio è enunciato richiamando il precedente della stessa Sezione, T.A.R. Toscana, Sez. II, sentenza n. 485 del 24 aprile 2024.

Applicando la regola al caso concreto, il Tribunale rileva che dai certificati comunali emergono due periodi di discontinuità e che di tanto non poteva che prendere atto la Prefettura. Le censure relative alla legittimità delle cancellazioni per irreperibilità e alla loro incidenza sul computo del decennio non superano il dato documentale: l’assenza di iscrizione anagrafica per i periodi considerati preclude il riconoscimento del requisito, restando irrilevanti gli elementi fattuali addotti dalla ricorrente.

Il ricorso è quindi respinto. Le spese di lite sono compensate in considerazione della fattispecie nel suo complesso. Essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il Collegio liquida in favore del difensore, ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002 e in ragione del basso grado di complessità della controversia, la somma di € 1.800,00 a titolo di onorario per la difesa svolta, comprensiva della fase cautelare, oltre spese generali e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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