Conversione permesso stagionale: DURC regolare impone verifica capacità economica datore (TAR Toscana n. 1579 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica della sussistenza della quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, impone all’Amministrazione di valutare la capacità economica del datore di lavoro sulla base di tutti gli elementi istruttori disponibili, ivi compresa la regolarità contributiva documentata da DURC. È illegittimo, per insufficienza dell’istruttoria, il provvedimento di rigetto che non consideri un DURC regolare, recante data anteriore all’adozione del provvedimento stesso. La sussistenza di un debito contributivo, di per sé, non esclude la regolarità dei versamenti quando questi risultino dilazionati e saldati secondo un piano di rateizzazione.

Il Fatto

Tre lavoratori stranieri, titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, presentavano domanda di verifica della sussistenza della quota ai fini della conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale, ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998. La Prefettura di Grosseto, con tre distinti provvedimenti del 03.10.2024, respingeva le istanze.

La motivazione era comune: la capacità economica del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 30-bis d.P.R. n. 394/1999, non appariva congrua, poiché la società datrice presentava un debito contributivo rilevante rispetto alla forza lavoro occupata. I ricorrenti impugnavano i provvedimenti davanti al TAR Toscana, che con ordinanza cautelare n. 6 dell’8 gennaio 2025 accoglieva la domanda e riuniva i tre ricorsi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul profilo istruttorio. I ricorrenti avevano dedotto che il debito contributivo contestato era in realtà riferito a rate di un piano di rateizzazione regolarmente concesso dall’INPS e dall’INAIL, e che la società aveva più volte rappresentato all’Amministrazione la propria posizione, allegando i DURC regolari.

Il dato decisivo è che tali documenti attestanti la regolarità contributiva erano già in atti e recavano data anteriore all’adozione dei provvedimenti impugnati. L’Amministrazione, tuttavia, non li ha considerati. Su questo si fonda il giudizio di insufficienza dell’istruttoria.

Il Tribunale non smentisce in astratto il potere della Prefettura di valutare la capacità economica del datore, ma ne censura l’esercizio concreto: la decisione di rigetto non può fondarsi su un debito contributivo isolato, quando la documentazione disponibile attesta la regolarità dei versamenti e l’esistenza di una dilazione concordata con gli enti previdenziali.

La conseguenza è l’accoglimento dei ricorsi e l’annullamento dei tre provvedimenti. Le spese di lite sono compensate in ragione della fattispecie nel suo complesso. I ricorrenti, ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ottengono la liquidazione dell’onorario in favore del difensore ai sensi degli artt. 82 e 130 d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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