Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso al TAR (TAR Toscana n. 1228 del 31.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta esecuzione spontanea delle prescrizioni contenute nel provvedimento impugnato, dichiarata dalla parte ricorrente, determina la carenza di interesse alla decisione e rende il ricorso improcedibile. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il venir meno dell’interesse, quale condizione dell’azione, e non scende all’esame del merito. Il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. consente di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata. La compensazione integrale delle spese è giustificata dall’andamento complessivo dell’iter processuale.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria, dal 2003, di un compendio immobiliare industriale dismesso sito nel territorio comunale, già oggetto di un piano di caratterizzazione approvato e poi modificato dall’amministrazione. A seguito del rinvenimento di sversamenti oleosi provenienti da una cisterna interrata esterna al piano, il Comune aveva adottato una prima ordinanza di demolizione e asportazione. Dopo una segnalazione della Regione, il Sindaco ha emanato una nuova ordinanza con cui ha ingiunto alla società, qualificata come soggetto responsabile, di provvedere alla bonifica e alla messa in sicurezza, conseguendo il nulla osta idraulico.
La società ha impugnato l’ordinanza e, con motivi aggiunti, la successiva nota comunale che intimava la trasmissione dei documenti comprovanti l’adempimento, con richiamo all’art. 250 del D.Lgs. n. 152/2006. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia per sopravvenuta carenza di interesse, avendo dato spontanea esecuzione alle disposizioni nel quadro di un più ampio accordo per il recupero dell’area.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente e la qualifica come fatto estintivo dell’interesse alla decisione. La società, eseguendo spontaneamente le prescrizioni dell’ordinanza impugnata, ha ottenuto l’utilità che il ricorso mirava a conseguire per via giudiziale: viene meno, dunque, la condizione dell’azione.
Il Tribunale richiama il combinato disposto degli artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. La prima disposizione disciplina i casi di improcedibilità del ricorso; le altre consentono la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata. Su questa base il Collegio dichiara il ricorso improcedibile, senza esaminare i due motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e i motivi aggiunti derivati.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che l’iter processuale nel suo complesso giustifica la compensazione integrale tra le parti. La definizione in rito non comporta, quindi, alcuna statuizione di soccombenza a carico della ricorrente.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula di rito. Il principio che emerge è di ordine processuale: la sopravvenuta carenza di interesse, derivante da condotta satisfattiva della parte, preclude l’esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità, ferma restando la valutazione discrezionale sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.