Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Abruzzo n. 164 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente dispone pienamente della propria azione fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Può pertanto dichiarare di avere perduto ogni interesse alla pronuncia. In tale evenienza il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La declaratoria si impone in ossequio al principio dispositivo, che preclude la decisione nel merito.
Il Fatto
La ricorrente è una struttura sanitaria privata a indirizzo riabilitativo e residenziale, autorizzata e accreditata dalla Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni nell’Area Anziani e Demenze. Nell’ambito del processo di riprogettazione della rete regionale dell’offerta assistenziale, avviato con il decreto commissariale n. 20/2014, la società aveva presentato una proposta di riorganizzazione dei propri posti letto.
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 129 del 30 marzo 2017 l’amministrazione ha respinto quella proposta, confermando le dotazioni di R.S.A. Anziani, riducendo i posti di R.R.E., negando l’attivazione dei posti di R.R.I. e disponendo l’attivazione di posti di semiresidenza. La società ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Abruzzo, deducendo violazione dei principi costituzionali e del piano di fabbisogno regionale, oltre a eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Dopo l’udienza pubblica del 6 dicembre 2023, il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione, ordinando l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sul procedimento di rimodulazione dei posti letto e il deposito della relativa documentazione. La Regione ha depositato la relazione il 14 febbraio 2024, illustrando le ragioni delle scelte operate.
Preso atto di tale relazione, la difesa della ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il gravame, chiedendo la declaratoria di improcedibilità e la compensazione delle spese. Il Tribunale ha quindi esaminato la questione processuale, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e l’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.
Il Collegio ha ricostruito il principio generale secondo cui la parte dispone dell’azione sino alla trattazione della causa in decisione. In questo ambito rientra la facoltà di dichiarare la perdita di interesse. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice decidere nel merito in omaggio al principio dispositivo (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 971 del 2011; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, n. 33224 del 2010; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 4288 del 2015).
Su queste basi il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state integralmente compensate, in accoglimento dell’esplicita richiesta della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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