Ottemperanza: ordine di concludere il procedimento e autonomia del potere regionale (TAR Abruzzo n. 163 del 05.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine del giudice amministrativo di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato ad istanza di parte lascia impregiudicato l’esercizio del potere in ordine all’attribuzione del bene della vita sostanziale: non integra elusione del giudicato il diniego motivato che si fondi su una lettura dell’ordine giudiziale compatibile con la disciplina regionale di settore. Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, la condizione di procedibilità di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 si realizza con il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede dell’amministrazione debitrice, senza necessità di apposizione della formula esecutiva. La qualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. non consente la conversione in azione di annullamento quando sia decorso il termine decadenziale.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di uno studio di fisioterapia autorizzato dal Comune, aveva presentato istanza di accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992. Con sentenza n. 216 del 22 aprile 2021 il TAR Abruzzo, in accoglimento di un ricorso avverso il silenzio, aveva ordinato alla Regione di provvedere sull’istanza entro trenta giorni e condannato l’amministrazione alle spese, liquidate in euro 1.200,00 oltre accessori.

Con nota del 29 luglio 2021 la Regione ha comunicato il diniego dell’accreditamento, rilevando la mancata predisposizione e pubblicazione del bando regionale richiesto dall’art. 6, comma 1, legge reg. n. 32/2007. Il ricorrente ha allora proposto azione di ottemperanza per la declaratoria di nullità del provvedimento siccome elusivo e per l’attuazione del giudicato, anche quanto alle spese e con nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato: l’ordine impartito consisteva nell’adottare un provvedimento espresso sull’istanza entro trenta giorni dalla notificazione, restando del tutto impregiudicato il merito del potere. Su questo punto il ricorrente assume che, essendo stato autorizzato all’esercizio dell’attività sanitaria, la domanda avrebbe dovuto essere esaminata ai sensi del comma 1-bis dell’art. 6 della legge regionale, introdotto dalla legge reg. n. 31/2020, senza necessità del bando.

La tesi non è accolta. Il comma 1-bis non ricollega la non subordinazione al bando al mero rilascio delle autorizzazioni, che costituisce presupposto necessario ma non sufficiente di ogni istanza di accreditamento. La deroga consegue invece alla verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale, assunta all’esito di un processo di riconversione della rete assistenziale o dell’approvazione di piani operativi regionali: presupposti dei quali il ricorrente non ha allegato la realizzazione. In loro assenza, la domanda va presentata nei termini e alle condizioni del bando.

Il diniego impugnato non può dunque ritenersi elusivo dell’ordine di concludere il procedimento. Il ricorrente non ha peraltro proposto, insieme alla domanda di nullità, quella di annullamento per vizi propri. Il Collegio esclude anche la conversione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.: la nota è stata comunicata il 29 luglio 2021, mentre il ricorso è stato notificato l’1 febbraio 2023, con decorso del termine decadenziale di cui all’art. 29 cod. proc. amm.

È invece fondata la domanda relativa all’esecuzione della condanna alle spese. Ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm., per i provvedimenti che dispongono il pagamento di somme di denaro l’ottemperanza è rimedio concorrente con l’esecuzione civile, con applicazione della condizione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamato anche da Cons. Stato, Sez. V, n. 2670 del 2021. Poiché l’art. 115, comma 3 esclude la necessità della formula esecutiva, la condizione si realizza con il decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo presso la sede dell’ente debitrice, secondo Cons. Stato, Sez. V, n. 5495 del 2022: termine ampiamente spirato rispetto alla notificazione del 4 maggio 2021.

Il Collegio afferma pertanto l’obbligo della Regione di corrispondere la somma liquidata, oltre accessori e interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla notificazione, entro trenta giorni, con nomina di un commissario ad acta in caso di inutile decorso del termine e su richiesta di parte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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