Sopravvenuto difetto di interesse e sentenza parziale sui ricorsi riuniti (TAR Lombardia n. 835 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalle parti ricorrenti in relazione a parte dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione, impone la pronuncia parziale di improcedibilità dei ricorsi, essendo venuta meno la utilità della tutela richiesta. La pendenza del procedimento di sanatoria in ordine al manufatto residuo costituisce sopravvenienza processualmente rilevante, idonea a giustificare il rinvio della trattazione della controversia residua. La riunione dei ricorsi, già disposta ai fini istruttori, va confermata anche ai fini della decisione di merito, stante la connessione oggettiva e soggettiva. La definizione parziale non preclude la prosecuzione del giudizio per le sole questioni per le quali persiste l’interesse.

Il Fatto

Un verbale di sopralluogo accertava la realizzazione, su un compendio immobiliare, di molteplici interventi abusivi: un’aviosuperficie, due tensostrutture, servizi igienici prefabbricati, una strada campestre con riporto di materiale, la trasformazione di bosco e il deposito di materiali vari.

Il Comune adottava una prima ordinanza di demolizione e ripristino, impugnata dal proprietario, poi sostituita da una ordinanza n. 42 del 10.04.2024, indirizzata ai responsabili individuati in esito a un riesame disposto dal TAR e alla nuova proprietaria del compendio. Tale provvedimento era impugnato con tre distinti ricorsi, successivamente riuniti.

La Motivazione della Corte

All’udienza pubblica del 17 settembre 2025, i difensori delle parti ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse a coltivare i gravami in relazione a tutti i manufatti diversi dall’aviosuperficie, in ragione dell’avvenuto ripristino. La carenza di interesse riguardava anche la strada campestre, rispetto alla quale era stato confermato il proposito di non impugnare il sopravvenuto diniego di sanatoria e di eseguire il ripristino.

Il Collegio confermava anzitutto la riunione dei ricorsi anche ai fini della decisione, stante la connessione oggettiva e soggettiva, già valorizzata in sede istruttoria.

Nel merito, il Tribunale rilevava che le dichiarazioni rese in udienza consentivano di definire i giudizi con sentenza parziale di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alle questioni diverse da quelle concernenti l’aviosuperficie. Per quest’ultima sola persiste l’interesse delle parti ricorrenti alla decisione.

Quanto alla questione residua, il Collegio riteneva opportuno attendere l’esito del procedimento amministrativo di sanatoria tuttora in corso, che potrebbe determinare la cessazione della materia del contendere, ove in ipotesi favorevole, ovvero innescare un ulteriore segmento processuale a fronte di eventuali nuove impugnative.

La causa era quindi rinviata ad altra udienza pubblica per la trattazione delle sole questioni concernenti l’aviosuperficie, con invito alle parti a aggiornare il Collegio, in occasione dei depositi di cui all’art. 73 c.p.a., sullo stato e sull’esito del relativo procedimento. Le spese di lite erano rinviate al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *