Variante urbanistica e scelta del tracciato: sindacato sul merito amministrativo (TAR Lazio n. 169 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La scelta del tracciato di un’opera pubblica, tradotta in variante al PRG con apposizione di vincolo espropriativo, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti della motivazione, del travisamento dei presupposti e della proporzionalità. L’Amministrazione non è tenuta a dimostrare l’inesistenza di soluzioni alternative, ma deve dare conto delle ragioni che hanno determinato l’ubicazione dell’opera. Il confronto tra interessi oppositivi è assolto quando i soggetti incisi siano stati messi in condizione di partecipare al procedimento e le loro osservazioni abbiano ricevuto puntuale risposta. Il giudizio sul merito della scelta, inteso come opportunità, resta riservato all’Amministrazione e non è sostituibile in sede giurisdizionale. Il pregiudizio di carattere economico del privato trova ristoro nella liquidazione dell’indennizzo di esproprio.
Il Fatto
La curatela fallimentare di una società partecipata da enti locali ha impugnato la deliberazione con cui il Consiglio Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di completamento di una via cittadina, comportante variante al piano regolatore generale e imposizione di vincolo espropriativo su alcuni immobili della società fallita. Il procedimento era stato avviato con comunicazione ai sensi degli artt. 11 e 16 d.P.R. n. 327/2001, con contestuale dichiarazione di pubblica utilità.
La curatela aveva presentato osservazioni, proponendo un tracciato alternativo già previsto dalla viabilità di PRG; il Comune le aveva respinte con determinazione dirigenziale. La delibera, notificata solo nel 2023 per intervenuto mancato recapito della precedente comunicazione, è stata contestata per difetto di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà e violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’atto come provvedimento a natura discrezionale. Il thema decidendum viene ricondotto a tre censure: mancata valutazione di soluzioni alternative al tracciato, omessa ponderazione degli interessi oppositivi e manifesta irragionevolezza della scelta.
Sul primo profilo, la sentenza rileva che il provvedimento è motivato sulla base di studi tecnici di analisi costi-benefici, ante e post realizzazione, dai quali emerge la superiorità della soluzione prescelta rispetto al tracciato originario, sia per la mobilità locale sia per la fruibilità del vicino lido. La valutazione comparativa risulta quindi esplicitata e documentata.
Quanto al bilanciamento degli interessi, il Tribunale osserva che i portatori di interessi oppositivi sono stati regolarmente invitati a partecipare al procedimento e che le osservazioni, ivi comprese quelle della ricorrente, hanno ricevuto puntuale risposta in sede di determinazione dirigenziale. Il contraddittorio procedimentale è dunque da ritenersi integralmente osservato.
La censura di sproporzione del mezzo rispetto all’obiettivo è respinta per difetto di prova: non risulta dimostrata, né desumibile, l’esistenza di soluzioni alternative egualmente satisfattive dell’interesse pubblico e meno onerose per le risorse pubbliche e per la ricorrente. Il Collegio aggiunge che, trattandosi di interesse delineato in termini strettamente economici, dello stesso può tenersi conto in sede di liquidazione dell’indennizzo di esproprio.
Riconosciuta la legittimità sostanziale e la non irragionevolezza della scelta, la sentenza ribadisce il confine del sindacato giurisdizionale: le ragioni di opportunità attengono al merito amministrativo, non sindacabile dal giudice amministrativo, pena la sostituzione della propria valutazione a quella costituzionalmente riservata all’Amministrazione. Le spese di lite sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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