Diniego di concessione demaniale motivato e procedura ex art 37 cod nav (TAR Lazio n. 170 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione demaniale marittima è illegittimo quando la motivazione è perplessa e contraddittoria, perché non consente di ricostruire l’effettiva volontà dell’amministrazione. Le procedure di evidenza pubblica imposte dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE possono essere surrogate dal procedimento selettivo disciplinato dagli artt. 37 ss. cod. nav., che garantisce imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità della gara. Il richiamo alla mancata inclusione dell’area nel PUA non giustifica il rifiuto quando la particella è ubicata in area urbana lontana dall’arenile. Il ricorso avverso il silenzio diventa improcedibile per la sopravvenuta adozione dell’atto, che va impugnato con motivi aggiunti.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce un’attività di ristorazione in un locale confinante con una particella del demanio marittimo. In passato aveva ottenuto autorizzazioni temporanee per collocarvi tavoli e sedie. Ha quindi presentato al Comune, tramite il SID, una domanda di rilascio di concessione demaniale e di contestuale anticipata occupazione della particella, poi reiterata nel luglio 2022.
L’amministrazione ha serbato silenzio sulla domanda. La società ha proposto ricorso per l’accertamento dell’inadempimento. Nel corso del giudizio il Comune si è costituito depositando una nota del dirigente che negava la possibilità di rilasciare nuove concessioni, richiamando la normativa regionale e il PUA comunale. La ricorrente ha impugnato quell’atto con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dichiara in primo luogo l’improcedibilità del ricorso introduttivo avverso il silenzio, essendo sopravvenuto l’atto impugnato con i motivi aggiunti. La verifica si sposta quindi sul merito di questi ultimi.
Nel merito il TAR ritiene l’atto perplesso e contraddittorio. Il Comune, da un lato, sembra ammettere la possibilità di concedere l’occupazione temporanea, dall’altro la nega. Afferma che l’area non è inclusa nel PUA e quindi sarebbe priva di disciplina. I documenti prodotti in giudizio dimostrano invece che la particella è ubicata in area urbana, lontana dall’arenile.
Il Tribunale affronta poi il nodo dell’applicabilità della direttiva Bolkestein. Lo qualifica espressamente come “falso problema”. Anche a voler ritenere l’area riconducibile alla disciplina europea, le procedure di evidenza pubblica dalla stessa imposte ben possono essere surrogate dal procedimento di cui agli artt. 37 ss. cod. nav. Richiama sul punto la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato sez. VII n. 11672 del 29.12.2022).
Il procedimento del codice della navigazione garantisce infatti l’effettuazione di una procedura selettiva con garanzie di imparzialità e trasparenza e con adeguata pubblicità dell’avvio, dello svolgimento e del completamento. Il richiamo alla mancata inclusione nel PUA non regge, perché lo stesso Comune ammette che la particella 61 non vi è compresa.
In conclusione il ricorso è accolto: non sussistono impedimenti allo svolgimento della procedura selettiva ex art. 37 cod. nav.. Il Collegio dispone la compensazione delle spese e ordina la restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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