Piano casa regionale, deroga agli strumenti urbanistici e distanze tra fabbricati (TAR Lazio n. 173 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La deroga agli strumenti urbanistici vigenti e adottati prevista dall’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2009 in materia di piano casa non è limitata al solo maggior carico insediativo derivante dalla premialità volumetrica, ma si estende in genere ad altezze, distanze, superfici e volumi. Unico limite alla deroga è il rispetto della normativa sui cd. standard recata dal D.M. n. 1444/1968, con particolare riguardo alle distanze tra fabbricati di cui all’art. 9. Il vincolo delle distanze tra pareti finestrate presuppone la frontistanza degli edifici, nozione che ricorre quando le rispettive facciate, da bande opposte rispetto al confine, si fronteggino almeno per un segmento in senso lineare e ortogonale. Ove l’immobile di progetto sia interamente sottoposto a quello preesistente, manca il presupposto applicativo della norma e la relativa prescrizione non opera. La chiusura di luci concordata tra i proprietari confinanti elimina in radice ogni questione sul punto.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari in Ponza di un’area con quattro piccoli fabbricati, presentano nel maggio 2017 una d.i.a. per l’ampliamento di due di essi, avvalendosi dei benefici della legge regionale n. 21 del 2009, cd. piano casa. Il progetto prevede la sopraelevazione dell’edificio 1 con un servizio igienico laterale e un ampliamento dell’edificio 4.
Il Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di Ponza, con nota del novembre 2019, dichiara l’improcedibilità della d.i.a. contestando il contrasto con la normativa sulle distanze dai confini e dalla viabilità e il rispetto dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968 per l’edificio 4. I ricorrenti impugnano la nota, deducendo violazione della legge regionale, difetto di presupposti e carenza di motivazione per mancata confutazione delle osservazioni presentate a seguito del preavviso di diniego.
La Motivazione della Corte
Per l’edificio 1 il Collegio ritiene condivisibili le censure sulla violazione dell’art. 3 della legge regionale n. 21 del 2009. La norma consente interventi in deroga agli strumenti urbanistici e pone come unico limite, in tema di distanze, le previsioni dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, riferite ai rapporti tra fabbricati e non alle strade o ai confini.
Il Comune ha errato nel circoscrivere la deroga al solo maggior carico insediativo della premialità volumetrica. Il Collegio richiama la Corte Costituzionale n. 119 del 2020, che ha respinto un’eccezione relativa a una norma della Regione Veneto recante espressa deroga alla disciplina urbanistica delle distanze.
Quanto all’edificio 4, il primo profilo di contestazione cade perché la chiusura delle luci è oggetto di specifica pattuizione tra gli interessati, documentata e già segnalata al Comune in sede procedimentale.
Il secondo profilo è più delicato. Il Collegio riconosce che la giurisprudenza in tema di distanze tra pareti finestrate è restrittiva, in ragione della ratio igienico-sanitaria della norma, e richiama sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 89 del 1979 e Cass. civ., Sez. II, n. 4715 del 2001. Tuttavia la tesi dei ricorrenti risulta persuasiva: il preesistente edificio è collocato a quota più alta rispetto a quello di progetto, sì che i due manufatti non sono antistanti.
La Corte richiama la nozione di frontistanza elaborata da Cass. civ., Sez. II, n. 3403 del 2020: essa ricorre quando le facciate, da bande opposte rispetto al confine, si fronteggino almeno per un segmento, incontrandosi in linea ortogonale. Nella specie l’immobile di progetto è interamente sottoposto a quello preesistente, l’incontro non si verifica e l’art. 9 non è applicabile.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro tremila, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.