Occupazione suolo pubblico in area pedonale e divieto di attraversamento della carreggiata (Cons. Stato n. 1783 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza che una strada sia inserita in area pedonale non esclude la qualificazione del tratto come carreggiata, quando esso resti destinato alla circolazione promiscua di veicoli e pedoni. Il divieto di rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico che comportino l’attraversamento della carreggiata da parte del personale di servizio o degli avventori, posto dall’art. 12, comma 3, lett. j), della D.A.C. n. 21/2021 in attuazione dell’art. 190 del codice della strada, risponde a esigenze di sicurezza stradale non derogabili dalla normativa emergenziale. La regola non ammette differenziazioni legate all’intensità del traffico, sicché l’amministrazione non può sostituirvi una valutazione del caso concreto. L’assenza di marciapiede non determina di per sé l’inesistenza della carreggiata.
Il Fatto
Una società titolare di autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenta, nel periodo dell’emergenza sanitaria, istanze per il rilascio e il mantenimento di un’occupazione di suolo pubblico aggiuntiva relativa a tre aree site nella medesima via. L’amministrazione capitolina accoglie solo in parte, escludendo l’area che, per essere raggiunta dall’ingresso del locale, impone ad avventori e personale di attraversare la sede stradale.
Il TAR Lazio respinge il ricorso. La società appella deducendo la violazione della D.A.C. n. 21/2021 e del punto 12 della D.A.C. n. 81/2020, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti e violazione del principio di proporzionalità. Tesi centrale: la via non sarebbe interessata da flusso veicolare e opererebbe come un marciapiede lungo, con conseguente applicabilità della deroga dei venticinque metri dal fronte dell’esercizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio condivide le conclusioni del primo giudice e respinge l’appello. Il punto di partenza è la qualificazione della strada: la via, pur inserita in area pedonale nell’ambito della ZTL, è soggetta al pubblico transito di veicoli. La documentazione prodotta dall’amministrazione dimostra il passaggio necessario dei mezzi di soccorso, dei veicoli con contrassegno invalidi, di quelli destinati al carico e scarico o diretti alle aree interne, oltre a mezzi elettrici e biciclette.
La Corte richiama la propria ordinanza n. 4214 del 2025, resa in relazione alla medesima via, secondo cui la strada, per quanto pedonale, non è sottratta all’accesso veicolare per i mezzi di soccorso e di manutenzione e per i passi carrabili. Ne deriva l’applicazione dell’art. 12, comma 3, lett. j), della D.A.C. n. 21/2021, che vieta il rilascio di concessioni OSP sulla viabilità locale qualora comportino l’attraversamento di una carreggiata. Il dato è pacifico: per raggiungere l’area contestata avventori e camerieri devono attraversare la via.
Cadono le censure sulla pretesa assenza di carreggiata. Secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, del codice della strada, la carreggiata è la parte destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie e in genere delimitata da strisce di margine. L’assenza di marciapiede non ne determina ex se l’inesistenza: il tratto è destinato a circolazione promiscua di veicoli e pedoni e va qualificato come carreggiata. La risalenza nel tempo delle determine versate in atti non inficia la fotografia dello stato dei luoghi, confermata da molteplici pronunce del giudice amministrativo sulla stessa strada.
Il rigetto parziale delle istanze è quindi esente dai vizi lamentati, perché conforme alla normativa primaria sulla sicurezza della circolazione, non derogabile dalla disciplina emergenziale. La deroga dei venticinque metri invocata dall’appellante non può prevalere sulle esigenze di sicurezza che costituiscono la ratio della disposizione. L’appello è respinto e le spese, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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