Accreditamento sociosanitario: integrale soddisfazione in corso di causa e cessazione della materia (TAR Puglia n. 1189 del 09.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta da una sopravvenuta attività amministrativa. La pronuncia che la dichiara definisce la controversia nel merito e accerta la pretesa dedotta in giudizio. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo azionato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito. La sopravvenienza satisfattiva non richiede, pertanto, che l’amministrazione abbia agito in esecuzione di un provvedimento giurisdizionale.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una struttura residenziale per persone non autosufficienti, autorizzata all’esercizio per 25 posti e già convenzionata con l’azienda sanitaria locale per l’intera dotazione. Con determinazione dirigenziale notificata nel luglio 2024, la Regione Puglia ha riconosciuto l’accreditamento istituzionale per soli 18 posti.

La società ha impugnato l’atto, unitamente alla presupposta deliberazione di Giunta, deducendo violazione dell’art. 18 della L.R. n. 26/2020, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, omesso preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, chiedendo altresì l’accertamento del diritto all’accreditamento di tutti i 25 posti. Il Tribunale, in sede cautelare, ha accolto l’istanza con ordinanza n. 699/2024, ritenendo non convincente il richiamo regionale all’art. 21-bis della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Nel corso del giudizio la Regione ha adottato una nuova determinazione dirigenziale, depositata il 30 giugno 2025, con cui ha integrato il precedente provvedimento, riconoscendo l’accreditamento con il servizio sanitario regionale per ulteriori 7 posti letto, fino al totale di 25.

All’udienza pubblica la difesa regionale ha precisato a verbale che tale determinazione è stata assunta autonomamente, e non come mero adempimento dell’ordinanza cautelare. La difesa della società ha dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, rimettendosi al Collegio sulle spese.

Il Collegio rileva che la sopravvenuta determinazione ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, riconoscendo l’accreditamento per la totalità dei posti richiesti. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., come del resto richiesto da entrambe le parti costituite.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui la pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. È decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 823 del 2024).

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale, valorizzando la peculiarità fattuale e l’evoluzione della controversia, nonché la mancata insistenza sul punto della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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