Ottemperanza decreto ingiuntivo opposto richiede dichiarazione esecutività ex art 647 cpc (TAR Sicilia n. 2331 del 18.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata ai fini del ricorso per ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., a condizione che sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Sul ricorrente incombe l’onere di produrre il decreto munito della dichiarazione di esecutività del giudice che lo ha emesso. L’ordinanza resa nel giudizio di opposizione che dichiari l’improcedibilità dell’opposizione è provvedimento decisorio non definitivo e non è equiparabile a una sentenza passata in giudicato. Il presupposto dell’ottemperanza resta dunque carente e il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 396/2024, con cui il Tribunale di Catania ha condannato il Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana, in solido con il Comune di Catania, al pagamento di somme per compensi professionali relativi all’aggiornamento di un progetto e alla direzione dei lavori.
Il decreto è stato notificato all’ente debitore ma non adempiuto. Il ricorrente ha quindi introdotto il giudizio per conseguire l’attuazione del titolo e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per difetto del carattere definitivo del provvedimento monitorio, e l’improcedibilità ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina per prima l’eccezione di inammissibilità e la ritiene fondata. Muove dal principio consolidato secondo cui, nel processo amministrativo, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia al pari di una sentenza passata in giudicato, ma solo a condizione che sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 cod. proc. civ.. Il richiamo è a Cons. Stato, Sez. V, n. 1644 del 2016.
Da ciò deriva un onere documentale a carico del ricorrente: produrre in giudizio il decreto di cui si domanda l’ottemperanza munito della dichiarazione di esecutività del giudice che lo ha emesso. Il Tribunale verifica la fattispecie concreta e rileva che il decreto n. 396/2024 non è mai stato dichiarato definitivamente esecutivo ai sensi dell’art. 647.
Avverso il decreto è stata proposta opposizione da parte delle Amministrazioni solidalmente ingiunte. Nel giudizio ordinario, tuttora pendente, il Tribunale di Catania ha adottato un’ordinanza con cui ha rilevato l’improcedibilità dell’opposizione per tardiva iscrizione a ruolo e ha dichiarato esecutivo il decreto, rinviando la trattazione.
Il Collegio distingue nettamente i due piani. Solo l’esecutorietà dichiarata dal giudice che ha emesso il decreto, ai sensi dell’art. 647, attribuisce al provvedimento monitorio l’efficacia di giudicato formale e sostanziale, non essendo previsto alcun mezzo di impugnazione avverso il decreto medesimo, secondo Cass. civ. n. 1650 del 2014.
Diverso è il valore dell’ordinanza resa nel giudizio ordinario che dichiari l’improcedibilità dell’opposizione. Si tratta di un provvedimento decisorio non definitivo, emesso nel corso del giudizio, che non può considerarsi equiparato alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Difetta quindi il presupposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il Tribunale aggiunge una considerazione di chiusura: anche ritenendo l’ordinanza suscettibile di immediata impugnazione, non è stata depositata alcuna certificazione attestante il suo passaggio in giudicato ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm.. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione integrale delle spese per la novità e la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
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