Rating di legalità premiale e continuità sostanziale del possesso in gara (TAR Toscana n. 1797 del 05.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il rating di legalità valorizzato quale criterio premiale costituisce un elemento dell’offerta che la stazione appaltante valuta al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La perdita temporanea del requisito per naturale scadenza del certificato in corso di gara non determina automaticamente la decurtazione del punteggio. È legittima l’aggiudicazione in favore dell’impresa che abbia conseguito il rinnovo del rating entro un termine ragionevole e prima dell’avvio delle prestazioni contrattuali, così da garantire la continuità sostanziale del possesso. Il requisito premiale resta avvinto all’offerta per tutta la fase esecutiva, in applicazione del principio del risultato.

Il Fatto

Il Ministero della Difesa ha indetto una procedura aperta per la realizzazione di un’aviorimessa presso l’aeroporto di Pisa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito delle operazioni risultava aggiudicatario un raggruppamento, con un punteggio complessivo superiore di poco più di mezzo punto rispetto al secondo classificato.

La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, contestando in particolare l’attribuzione di due punti per il criterio relativo al rating di legalità, poi negando la conformità tecnica di taluni prodotti offerti dall’aggiudicataria. Quest’ultima ha proposto ricorso incidentale e motivi aggiunti, lamentando a propria volta la perdita del rating in capo alla ricorrente principale e l’inadeguatezza dell’offerta tecnica della seconda classificata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il ricorso incidentale, di carattere escludente. Sul rating di legalità della ricorrente principale, il Tribunale rileva che il requisito era posseduto alla scadenza del termine, alla valutazione e all’aggiudicazione, con validità fino al 16.05.2025. La domanda di rinnovo, presentata prima della scadenza, ha consentito la conferma con decorrenza dal 25.06.2025, in linea con l’art. 6 del regolamento AGCM n. 28361/2020, che assicura continuità biannuale in caso di accoglimento.

Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui la regola della continuità nel possesso dei requisiti non può essere interpretata in modo irragionevole e meramente formalistico (Cons. Stato n. 1050/2017; Cons. Stato n. 7574/2024). Non è dunque ravvisabile la perdita del requisito idonea a decurtare il punteggio.

Quanto all’offerta tecnica della seconda classificata, il Collegio ritiene infondate le censure sul pannello di copertura. La stazione appaltante ha svolto un’istruttoria con la casa produttrice, che ha confermato la producibilità del pannello con le caratteristiche offerte. Le condizioni tecniche di offerta sono assimilabili ai requisiti di esecuzione contrattuale, verificabili anche dopo l’aggiudicazione (Cons. Stato n. 11037/2022; Cons. Stato n. 2787/2024). Difetta pertanto la prova della falsità o della non conformità richiesta dall’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023.

Sul ricorso principale, il Tribunale non condivide la tesi dell’Amministrazione secondo cui sarebbe sufficiente il possesso del requisito alla sola scadenza del termine. Il rating è stato perso il 4.08.2024 e riacquisito nel maggio 2025; la sua conformazione consente di assimilarlo ai requisiti di partecipazione, ma la sua natura premiale lo avvince all’offerta per tutta la durata della validità. In applicazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023, i criteri premiali non sono obliterabili nel corso della procedura.

Le ulteriori censure sui punteggi tecnici e sull’avvalimento premiale sono respinte in ragione della discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo per manifesta illogicità. La domanda risarcitoria è respinta per difetto di prova del danno. Ricorsi e motivi aggiunti sono integralmente rigettati, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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