Rinuncia all’alloggio ERP per motivi sanitari e obbligo di valutazione effettiva (TAR Toscana n. 1796 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per eccesso di potere e difetto di motivazione, la determinazione con cui l’amministrazione esclude definitivamente dalla graduatoria ERP il richiedente, fondandola su un presupposto inesistente e attribuendogli una pretesa mai formulata, relativa alla necessità di un alloggio con bagno per disabili. La valutazione dei gravi e documentati motivi sanitari che giustificano la rinuncia all’alloggio assegnato, ai sensi del regolamento comunale, deve investire il complesso delle ragioni reali della rinuncia, non un profilo non dedotto. La motivazione che si limiti a enunciare un postulato senza esplicitare gli elementi fattuali posti a suo fondamento è meramente apparente. L’amministrazione in possesso degli elementi istruttori idonei a valutare la gravità della situazione, ma che li ometta di considerare, incorre in sviamento rispetto alle finalità della normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente, collocatosi in posizione utile nella graduatoria definitiva del Bando ERP 2021 del Comune di Firenze, è stato contattato due volte per l’assegnazione di alloggi resisi disponibili, che ha ritenuto non rispondenti alle proprie esigenze fisiche e sanitarie. Lo stesso risulta portatore di invalidità civile pari al 75% e di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992, con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, condizione aggravata da una grave forma di obesità patologica.
Il Comune, previo parere della Commissione ERP e Mobilità, ha disposto l’esclusione definitiva dalla graduatoria, non ritenendo sufficienti le giustificazioni addotte per il rifiuto degli alloggi e reputando la condizione sanitaria non idonea a motivare la necessità di un bagno per disabili. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, chiedendo anche la condanna per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo dettato dalla legge regionale Toscana n. 2/2019 e dal regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 9.12.2019. L’art. 9, comma 9, del regolamento consente la rinuncia all’alloggio assegnato per gravi e documentati motivi sanitari certificati, valutati dalla Commissione ERP e Mobilità; se i motivi sono riconosciuti giustificati, l’interessato non perde il diritto all’assegnazione di un alloggio successivamente disponibile.
Il provvedimento impugnato si fonda su un presupposto erroneo: l’amministrazione ha ritenuto che la rinuncia fosse basata sulla mancanza di un bagno per disabili, attribuendo al ricorrente una volontà mai manifestata. Il parere della Commissione enuncia tale conclusione senza che essa trovi riscontro negli atti. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la motivazione tautologica è quella che si limita a un enunciato senza esplicitare le ragioni a suo fondamento, restando apparente e generica e non suscettibile di scrutinio giurisdizionale (richiamata T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, n. 390 del 09.03.2017).
La motivazione ha inoltre omesso di considerare le circostanze documentate: il primo alloggio era al terzo piano senza ascensore, con barriere architettoniche nell’edificio e nell’abitazione; il secondo, pur dotato di ascensore, era un monolocale con soppalco raggiungibile tramite scala, impraticabile per una persona con gravi difficoltà di deambulazione. La scelta avveniva sulla base di una conoscenza solo documentale degli immobili, tramite schede informative, e non di una ricognizione dei luoghi.
Gli argomenti svolti dal Comune in memoria, volti a ricondurre la condizione di disabilità a un profilo strutturale, non trovano traccia nel provvedimento e assumono le sembianze di una motivazione postuma. L’amministrazione, pur disponendo degli elementi istruttori, ha omesso di valutarli correttamente, disattendendo le finalità della normativa: ne deriva eccesso di potere per sviamento e l’illegittimità della decisione di esclusione, con salvezza della facoltà di intervenire nuovamente secondo le indicazioni conformative.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., il Collegio la rigetta: la responsabilità aggravata presuppone mala fede o colpa grave, desumibile da elementi che attestino l’intenzione abusiva o strumentale, e non è ravvisabile nel caso di specie, atteso che la condizione di disabilità è stata ricondotta agli elementi strutturali in ragione di elementi istruttori forniti dalla stessa parte (richiamate Cass. civ., Sez. V, n. 13315 del 19.05.2025 e Cass. civ., Sez. V, n. 9712 del 14.04.2025). Le spese sono compensate per la peculiarità dei fatti.
Nota della Redazione
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