Ammonimento per stalking e garanzie difensive nel procedimento (TAR Calabria n. 1839 del 05.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 d.l. n. 11/2009, convertito dalla legge n. 38/2009, costituisce misura di prevenzione di natura cautelare e non sanzionatoria, fondata su un giudizio prognostico ex ante di mero pericolo. Non è pertanto necessaria la prova certa del reato di stalking, essendo sufficienti elementi univoci e concordanti dai quali desumere condotte minacciose o moleste idonee a ingenerare nella vittima un perdurante stato di ansia e timore. La valutazione amministrativa è connotata da ampia discrezionalità e non è sindacabile nel merito, salvo i casi di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento o abnormità. Le esigenze di celerità dell’intervento monitorio possono comprimere le garanzie partecipative del destinatario, in ragione della prevalenza dell’interesse alla tutela della persona offesa e alla sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava davanti al TAR Calabria il decreto del Prefetto di Crotone che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso l’ammonimento emesso nei suoi confronti dal Questore. Oggetto di censura erano anche il decreto questorile di revoca della licenza di porto d’armi per uso caccia, motivato sul presupposto dell’avvenuto ammonimento, e il conseguente rigetto prefettizio del ricorso gerarchico.
La misura cautelare era stata adottata su richiesta di una donna che si era dichiarata vittima di condotte persecutorie ascritte al ricorrente, conosciuto tramite un social network. Secondo l’amministrazione, il comportamento sarebbe degenerato in appostamenti presso il luogo di lavoro della donna, la scuola dei figli e i luoghi frequentati dai coniugi, con atteggiamenti provocatori verso il marito. Il ricorrente contestava vizi procedimentali e istruttori, la tardività del provvedimento e l’unilaterale recepimento delle dichiarazioni della denunciante, allegando messaggi ritenuti smententi la ricostruzione amministrativa. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza della Sezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Il provvedimento di ammonimento non è apodittico: esplicita i presupposti giuridici e fattuali e indica i comportamenti ascritti — le continue telefonate, le apparizioni presso il luogo di lavoro della parte lesa e la scuola dei figli, l’atteggiamento provocatorio verso il marito — unitamente agli elementi probatori acquisiti, tra cui dichiarazioni testimoniali. Da tali elementi il Questore ha ricavato un quadro indiziario coerente e verosimile, idoneo a fondare il convincimento circa la sussistenza di condotte persecutorie, anche in ragione dei precedenti di polizia richiamati per relationem.
La diversa ricostruzione offerta dal ricorrente è stata specificamente valutata e ritenuta non idonea a inficiare le risultanze istruttorie. Il provvedimento è stato adottato solo dopo l’acquisizione delle memorie difensive procedimentali, a seguito della comunicazione di avvio ex art. 7 legge n. 241/1990. Tale rilievo confuta la dedotta violazione delle garanzie difensive: per costante giurisprudenza, richiamata nella specie, il Questore può valutare il se e il quando emanare l’atto e le regole del contraddittorio possono subire compressione in funzione delle esigenze di celerità dell’intervento monitorio (Cons. Stato, Sez. I, n. 479 del 2024).
Il bilanciamento tra partecipazione procedimentale e tutela della persona offesa è correlato all’interesse prevalente della vittima: in presenza di un quadro indiziario sufficientemente preciso prevale l’esigenza di pronta emissione del provvedimento, con contestuale tutela dell’interesse generale alla sicurezza pubblica (tra le altre, TAR Salerno n. 1596 del 2024; TAR Palermo n. 515 del 2025).
All’ammonimento si applica la logica dimostrativa a base indiziaria e probabilistica che informa il diritto amministrativo della prevenzione: la valutazione non mira ad accertare responsabilità, ma a prevenire la commissione di reati mediante giudizio prognostico ex ante sul mero pericolo (Cons. Stato, Sez. III, n. 2494 del 2023). Ne consegue che non è richiesta la prova certa del reato di stalking, ma la sussistenza di elementi univoci e concordanti, e che la valutazione latamente discrezionale dell’amministrazione non è sindacabile se non nelle ipotesi radicali di manifesta illogicità o travisamento, nella specie non ravvisabili.
Quanto alle allegazioni documentali prodotte dal ricorrente solo in giudizio e pretermesse in sede procedimentale, il Collegio ribadisce che esse non possono assumere rilievo, non avendo l’amministrazione potuto considerarle. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, e con ordine di oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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