Patrocinio Avvocatura dello Stato nelle Regioni autonome e incarichi di consulenza esterna (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 17 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, nel testo vigente al momento dei fatti, consente alla Regione, alle Province autonome e ai comuni del Trentino-Alto Adige di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato per il solo patrocinio legale. In tale nozione rientrano la rappresentanza e la difesa degli interessi dell’amministrazione in una controversia pendente o da iniziare, nonché le attività strumentali a una difesa giudiziale o stragiudiziale. Restano escluse le consulenze giuridiche svincolate da una controversia, che consistano in attività di istruttoria, studio o valutazione di problematiche legate all’esercizio dell’attività amministrativa. L’interpretazione estensiva dell’art. 13 del R.D. n. 1611/1933 è preclusa dall’evoluzione storico-sistematica della norma, che con la riforma del 2004 ha espunto il richiamo alle funzioni diverse dal patrocinio. Il ricorso a un consulente esterno per un incarico siffatto resta soggetto ai presupposti e ai limiti della disciplina sulle consulenze esterne; ove la condotta sia conforme alla norma, manca l’antigiuridicità e la domanda di responsabilità va respinta.

Il Fatto

La Procura regionale ha citato quattro amministratori di un comune del Trentino-Alto Adige per il danno erariale derivante dall’affidamento a un avvocato del libero foro di un incarico di consulenza e assistenza legale, deliberato nel 2017 e liquidato con un mandato di pagamento nel 2019. Secondo il requirente, il comune avrebbe dovuto avvalersi gratuitamente dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, come consentito dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973; il corrispettivo versato costituiva quindi danno pari all’intero importo.

La citazione imputava agli amministratori la colpa grave, per aver omesso ogni motivazione sulla scelta di non ricorrere al patrocinio gratuito e per aver agito in violazione del dovere di conoscenza dei principi di legge. Uno dei convenuti ha definito la propria posizione con il rito monitorio accettando l’addebito; gli altri si sono costituiti chiedendo l’assoluzione e, in subordine, la riduzione dell’addebito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare l’oggetto dell’incarico. La delibera di affidamento non evoca alcuna controversia effettiva: il comune doveva decidere quali iniziative intraprendere di fronte all’occupazione abusiva di suolo pubblico da parte di un edificio privato, a fronte del rifiuto della proprietà di acquistare il suolo. La consulenza commissionata è un’attività di supporto all’amministrazione, circoscritta nel tempo e remunerata in misura fissa, non collegata ad alcun contenzioso pendente né finalizzata alla predisposizione di atti di difesa. Non emergono dagli atti tracce di una fase precontenziosa.

Passando al quadro normativo, la Corte rileva che l’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, nel testo applicabile, prevedeva la facoltà di avvalersi del solo “patrocinio legale” dell’Avvocatura dello Stato. La nozione va letta non solo letteralmente, ma in chiave logica e sistematica: essa comprende la rappresentanza e difesa degli interessi dell’amministrazione in una controversia pendente o da iniziare, in sede giudiziale o stragiudiziale, e le attività strumentali a tale difesa, incluse le consulenze legali finalizzate o connesse alla soluzione di una controversia.

Il percorso storico-sistematico conforta la lettura restrittiva. Prima della riforma del 2004, l’estensione a tutte le funzioni dell’Avvocatura e il richiamo al TU n. 1611/1933 erano previsti solo per la Regione, mentre per Province e comuni la norma si limitava al patrocinio obbligatorio o facoltativo, inteso come rappresentanza e difesa nelle controversie. Con la riforma del 2004 gli articoli 39 e 40 sono stati abrogati e la disciplina è stata unificata nell’art. 41, con espunzione del richiamo alle altre funzioni. Se il legislatore avesse voluto mantenere o estendere la possibilità di ricorrere all’Avvocatura per funzioni diverse dal patrocinio, lo avrebbe disposto espressamente.

La Corte esamina anche la nota diramata dall’Avvocatura distrettuale dopo l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 41 (d.lgs. n. 64/2023), dalla quale il requirente deduceva la disponibilità a prestare consulenza svincolata da controversie. Il Collegio esclude che da essa si possa trarre tale conclusione: il nuovo testo continua a riferirsi al solo patrocinio legale e rimette l’individuazione di materie, casi e modalità ai protocolli d’intesa.

Poiché l’incarico contestato rientra tra le consulenze non correlate alla difesa in una controversia, esso non è compreso nel patrocinio legale per il quale il comune poteva ricorrere gratuitamente all’Avvocatura. L’art. 13 del TU n. 1611/1933 è inapplicabile, con conseguente irrilevanza del rilievo difensivo sul richiamo tardivo. La domanda va respinta per carenza di antigiuridicità; i convenuti sono assolti e le spese di difesa sono liquidate a carico del comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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