Giudizio di conto e interpretazione incidenter tantum delle clausole (Corte dei Conti Sez. II App. n. 235 del 27.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il giudice contabile è investito del potere-dovere di interpretare, sia pure incidenter tantum, le clausole contrattuali che regolano le spettanze dovute al concedente, perché tale esegesi costituisce antecedente logico indispensabile per accertare la regolarità della gestione. Il rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separatezza: le pronunce del giudice ordinario, anche quando investano i medesimi fatti materiali, non sono vincolanti per il giudice contabile, salvo i casi previsti dagli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. Il giudicato contabile non investe la questione interpretativa delle clausole, ma la fondatezza della domanda di accertamento del debito e di condanna dell’agente contabile. Il mancato versamento delle somme dovute determina l’irregolarità del conto a prescindere dalla correttezza formale della documentazione, con riflessi sui resti delle gestioni successive.
Il Fatto
La società appellante ha reso, quale agente contabile, i conti giudiziali relativi agli incassi di un parco archeologico per gli anni dal 2012 al 2021. La Sezione giurisdizionale regionale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato regolari i conti degli esercizi 2016 e 2017 e irregolare il conto del 2018, condannando il contabile al pagamento di euro 124.367,77 in favore dell’amministrazione, oltre interessi legali; ha poi dichiarato irregolari i conti degli esercizi 2019, 2020 e 2021 per i riflessi sui resti derivanti dal 2018.
La controversia nasce dalla contestata percentuale di riparto degli introiti delle mostre. Il giudice civile, adito dalla stessa società, aveva ritenuto corretta la quota del 10% e rigettato la domanda riconvenzionale dell’amministrazione. La società ha quindi proposto appello deducendo il difetto di giurisdizione del giudice contabile, l’erronea interpretazione delle clausole negoziali e la contraddittorietà della sentenza rispetto alla decisione civile.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti in sede d’appello rigetta integralmente il gravame. Sul primo motivo osserva che la questione di giurisdizione era già stata affermata con la sentenza-ordinanza regionale non impugnata, essendosi formato il giudicato sul punto. Il giudice contabile può e deve verificare, sia pure incidenter tantum, la portata delle clausole contrattuali, comprese quelle sulla determinazione del corrispettivo dovuto al concedente.
Il Collegio esclude che il giudice di primo grado dovesse conformarsi alla sentenza civile. Il principio di autonomia e separatezza del giudizio contabile impedisce di attribuire efficacia vincolante alle pronunce del giudice ordinario, anche quando investano i medesimi fatti materiali. Le eventuali interferenze tra giudizi integrano una questione di proponibilità dell’azione, non di giurisdizione.
Sul secondo motivo la Corte ricostruisce la volontà negoziale applicando l’art. 1362 cod. civ. La clausola della convenzione che richiama il capitolato tecnico per la disciplina delle mostre rinvia ai punti che prevedono, per gli utili delle mostre, la medesima percentuale dell’aggio dei servizi di biglietteria. Il riferimento del capitolato all’offerta di gara va inteso all’offerta economica, non a quella tecnica. La disciplina economica delle mostre è dunque trasferita dalla percentuale del 10% applicabile agli altri servizi a quella dell’80% degli introiti al netto dei costi ammissibili.
Il Collegio valorizza anche il comportamento complessivo delle parti, che avevano accettato di corrispondere la quota dell’80% per una mostra del 2015 proponendo un piano di rientro. Un’interpretazione favorevole al concessionario altererebbe inoltre il risultato della procedura di gara.
Infine, sul terzo motivo, la Corte conferma l’irregolarità del conto 2018: il contabile non ha versato né l’80% né, tantomeno, il 10%. La correttezza formale della documentazione non consente il discarico. Corretta è anche la declaratoria di irregolarità dei conti successivi, per il mancato inserimento del resto dovuto.
Nota della Redazione
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