Criteri alternativi dell’avviso pubblico escludono il cumulo dei punteggi (TAR Molise n. 172 del 28.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’avviso pubblico di una procedura selettiva prevede più tipologie di intervento in rapporto espressamente alternativo, il concorrente che ha già conseguito il massimo punteggio attribuibile per una delle voci non può cumulare il punteggio previsto per la voce concorrente. Il criterio che valorizza il collegamento del centro abitato con le arterie principali non si estende alle strade urbane o intercomunali che solo indirettamente conducono alle strade provinciali o statali. La valutazione tecnica dell’Amministrazione è sindacabile solo per irragionevolezza o travisamento, non per la diversa opinione del concorrente. L’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non si applica ai procedimenti concorsuali, nei quali lo spazio partecipativo è comunque garantito dalla valutazione delle osservazioni.
Il Fatto
Il Comune ricorrente partecipava alla procedura indetta dalla Regione Molise per la predisposizione di un piano d’interventi nel settore della viabilità, da inserire in un’eventuale programmazione. Il progetto riguardava l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto di competenza di una strada intercomunale, per un importo di 500.000 euro, e si collocava al posto n. 105 della graduatoria provvisoria con 23 punti.
Dopo le osservazioni dell’Ente, la Regione adottava la determinazione n. 2721 del 29.05.2020, facendolo avanzare al posto n. 104 senza modificare il punteggio. Il Comune impugnava gli atti dolendosi della mancata attribuzione dei punteggi per i criteri completamento tratti viari e collegamento centro abitato con arterie principali, chiedendo l’inserimento in posizione utile e il risarcimento del danno. La Regione eccepiva l’incompletezza del contraddittorio e la carenza di lesività del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso ritenendo che sia lo stesso avviso pubblico, non contestato nei profili rilevanti, a escludere la spettanza dei punteggi aggiuntivi. L’infondatezza nel merito esonera il giudice dall’esame delle eccezioni di rito.
Quanto al primo criterio, l’art. 8.1 dell’avviso attribuiva fino a 15 punti per la tipologia di intervento, valorizzando alternativamente una sola delle tre voci previste, senza sommare le singole componenti. Il progetto aveva già ottenuto il massimo di 15 punti per la messa in sicurezza e ammodernamento, sicché non poteva cumulare i 10 punti del completamento dei tratti viari, voce meno favorevole e ontologicamente alternativa.
Quanto al secondo criterio, il punto 4 dell’avviso valorizzava le strade extraurbane che riducono i collegamenti diretti tra centro abitato e arterie provinciali o statali. La Regione aveva chiarito, nel verbale n. 1 del 28.02.2020, di non premiare gli interventi su strade urbane che lambiscono o attraversano i centri abitati. Il progetto riguardava una strada intercomunale, riconducibile al diverso criterio dell’intercomunalità, per il quale erano già stati attribuiti i 5 punti massimi.
Il Tribunale esclude rilievo alle circostanze storiche e turistiche richiamate nel ricorso, estranee ai criteri dell’avviso. La valutazione regionale risulta immune da vizi anche sotto il profilo della carenza motivazionale, essendo trasparente il percorso seguito.
La doglianza sulla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è priva di pregio: la norma non si applica al procedimento concorsuale e, in ogni caso, lo spazio partecipativo è stato garantito dalla risposta alle osservazioni. Il rigetto travolge anche le domande di accertamento e di condanna; le spese processuali sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.