Lucro cessante da perdita di chance e ottemperanza: riduzione equitativa del danno (TAR Sicilia n. 1830 del 16.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, quando la sentenza di condanna abbia rinviato ad un accordo tra le parti la quantificazione del lucro cessante secondo i criteri della perdita di chance, il giudice amministrativo determina la somma dovuta ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a. applicando criteri probabilistici ed equitativi. Il parametro del margine operativo prospettato dalla società non è liquidabile in misura integrale, ma va ridotto in ragione degli oneri finanziari da sostenere, dell’incertezza del procedimento autorizzativo e dell’arco temporale preso a riferimento. La sentenza di primo grado, non sospesa in appello, è pienamente esecutiva anche quanto ai capi non espressamente quantificati, se il contenuto della domanda e la documentazione versata in atti consentono di individuarne l’importo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Sicilia, Catania, la condanna dell’Amministrazione regionale al risarcimento del danno derivante dal ritardo nella conclusione del procedimento autorizzativo di un impianto fotovoltaico. Con la sentenza n. 209/2023 il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda sul danno emergente e aveva rinviato la specificazione del lucro cessante ad un accordo tra le parti, secondo i criteri della perdita di chance.

Non raggiunto l’accordo, la società ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la determinazione delle somme ai sensi dell’art. 34, quarto comma, c.p.a. e l’esecuzione della decisione quanto al danno emergente. L’Amministrazione ha eccepito l’avvenuta impugnazione di tutti i capi della sentenza e ha liquidato il lucro cessante nella misura del 10% del margine operativo indicato dalla ricorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’atto di appello non è stato depositato, sicché non è chiaro se l’impugnazione investa tutti i capi della decisione o la sola statuizione sul lucro cessante. La questione è superata dall’osservazione che il giudice di appello ha negato la sospensione della sentenza: la decisione è dunque pienamente esecutiva.

Quanto al danno emergente, il Tribunale ricostruisce il contenuto della precedente pronuncia, che aveva accolto integralmente la domanda e individuato le voci di danno, con la sola decurtazione delle spese legali già liquidate con la sentenza n. 2624/2011. Pur in difetto di una formale quantificazione, l’importo è ricavabile dalla documentazione versata in atti e dalla domanda proposta nel giudizio definito: l’Amministrazione, costituita, ne era edotta. Ne deriva l’obbligo di corrispondere € 119.477,72, detratta la somma già liquidata a titolo di spese legali.

Sul lucro cessante il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 7 del 23 aprile 2021: occorre distinguere a seconda che il periodo di riferimento si collochi a monte o a valle della sopravvenienza normativa di cui all’art. 65 del decreto legge n. 1/2012, convertito in legge n. 27/2012, che ha escluso gli impianti collocati a terra in area agricola dall’accesso agli incentivi. Il danno non è parametrabile agli utili che l’impresa avrebbe conseguito, perché l’attività non è stata svolta e l’evento non può darsi per verificato: si applicano i criteri della perdita di chance, anche mediante valutazione equitativa.

Il Tribunale condivide in parte le obiezioni dell’Amministrazione. I criteri probabilistici ed equitativi sono sempre opinabili, ma le censure relative agli oneri finanziari da sostenere, all’incertezza del procedimento e all’arco temporale utilizzato appaiono fondate. Il Collegio ritiene perciò congrua una riduzione del 65% del margine operativo di € 745.428,40 indicato dalla ricorrente, pervenendo alla somma di € 260.899,94, oltre interessi legali dalla data di deposito sino al soddisfo.

Il ricorso è accolto nei termini precisati: ordine di esecuzione, termine di novanta giorni, nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e compensazione delle spese di lite in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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