Conversione del permesso stagionale non condizionata al DURC del datore (TAR Liguria n. 354 del 16.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato è subordinata, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286/1998, al ricorrere di tre soli presupposti: regolare attività lavorativa in Italia per almeno tre mesi, offerta di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e capienza delle quote. La mancata presentazione del DURC e del volume d’affari riferiti al datore di lavoro non può fondare il diniego, perché si tratta di documenti non richiesti al lavoratore dalla norma. L’eventuale infedeltà fiscale e previdenziale del datore costituisce oggetto dei provvedimenti tipici di contrasto all’evasione e non può far ricadere sul cittadino extracomunitario conseguenze ascrivibili a condotte altrui. Il diniego che introduce requisiti ulteriori rispetto a quelli di legge è illegittimo e va annullato, con obbligo per l’Amministrazione di ripronunciarsi sui soli presupposti normativi.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, ha fatto ingresso in Italia con visto per lavoro stagionale e ha conseguito il relativo permesso di soggiorno alle dipendenze di una società. L’11.2.2022 ha chiesto alla Prefettura di Imperia la conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato.
La Prefettura ha respinto l’istanza con provvedimento del 7.2.2023 e ulteriore protocollo del 23.8.2023, rilevando che il legale rappresentante della società datrice non aveva presentato il DURC in corso di validità e il volume d’affari dell’anno, e che il richiedente non aveva prodotto ulteriori elementi utili al riesame. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Liguria deducendo la violazione dell’art. 24, comma 10, del TUI e la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo e lo dichiara fondato. La norma invocata consente la conversione in presenza di tre presupposti sostanziali: attività lavorativa regolare svolta in Italia per almeno tre mesi, offerta di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato e capienza delle quote riservate ai lavoratori stranieri.
Il provvedimento impugnato non contesta alcuno di questi requisiti. Esso si limita a censurare la mancata produzione di documenti riferiti unicamente al datore di lavoro, che la disposizione non richiede al lavoratore per la conversione del titolo stagionale. Il diniego introduce quindi, in via amministrativa, una condizione ulteriore rispetto al dato normativo.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui l’omissione dei versamenti fiscali e previdenziali non costituisce di per sé ragione ostativa al rilascio del permesso, in assenza di espressa previsione di legge, e l’infedeltà fiscale accertata va perseguita con i provvedimenti tipici dell’amministrazione fiscale e degli enti previdenziali (Cons. Stato, sez. III, n. 5188 del 2021; Cons. Stato, sez. III, n. 3224 del 2019). Il diniego di conversione fondato sull’indimostrata regolarità contributiva del datore non può far ricadere sul cittadino extracomunitario le conseguenze di condotte altrui.
Il lavoratore, del resto, non dispone di strumenti sostitutivi per assolvere agli obblighi previdenziali del datore ed è egli stesso parte danneggiata dall’eventuale mancato versamento dei contributi. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, relativo al preavviso di rigetto.
Il ricorso è quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo per l’Amministrazione dell’Interno di ripronunciarsi sull’istanza entro sessanta giorni dalla pubblicazione, valutando unicamente i presupposti dell’art. 24, comma 10, del TUI. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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