Spese di rappresentanza degli enti locali e limiti alle corone funebri (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 190 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le spese di rappresentanza degli enti locali sono legittime quando rispondono ai requisiti di ufficialità, eccezionalità, inerenza, sobrietà e congruità, e risultano analiticamente documentate nel rapporto tra finalità istituzionale perseguita e singolo esborso. Lo stanziamento in bilancio e la previsione in un regolamento comunale costituiscono presupposti necessari ma non sufficienti: la spesa deve comunque essere diretta al pubblico interesse e non porsi in contrasto con l’attività amministrativa. Restano estranee alla categoria le spese per omaggi floreali legati a vicende private, come lutti e matrimoni di congiunti di amministratori o consiglieri, dovendosi limitare il perimetro alle ipotesi di amministratori in carica e dipendenti in servizio. L’accertata irregolarità delle spese comporta la responsabilità dell’economo, cui spetta verificare la regolarità del procedimento e la riconducibilità dell’esborso al regolamento economale.
Il Fatto
Il Magistrato relatore della Procura regionale ha reso relazione sul conto giudiziale del servizio economato di un Comune, depositato nel dicembre 2018, contestando l’illegittimità di una serie di spese effettuate in difformità dal regolamento comunale e non riconducibili alle fattispecie dallo stesso contemplate. Ha chiesto la condanna dell’economo al versamento delle somme ritenute irregolari, oltre interessi.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento, rilevando che le criticità erano provate dalla documentazione acquisita e corroborate dalla giurisprudenza contabile. L’economo, costituitosi con comparsa di risposta, ha sostenuto la conformità delle spese al regolamento e ai principi elaborati in tema di spese di rappresentanza, producendo documentazione a supporto e chiedendo dichiararsi la regolarità del conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto le disposizioni del regolamento comunale per il servizio di economato, che individua le tipologie di spesa ammesse entro un limite per ciascuna, e l’art. 153, comma 7, del TUEL in materia di gestione di cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare. Rilevata l’assenza di una normativa generale che definisca le spese di rappresentanza negli enti locali, i giudici contabili ricostruiscono le coordinate dalla giurisprudenza della Corte dei conti, sia in sede di controllo sia in sede giurisdizionale.
Le spese di rappresentanza sono quelle fondate sull’esigenza dell’ente di manifestarsi all’esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei in rapporto ai propri fini istituzionali. Devono essere finalizzate ad accrescere il prestigio e la visibilità dell’ente, essere congrue e sobrie, fondate su criteri predeterminati e non su valutazioni contingenti, ed essere giustificate e documentate con analitica indicazione delle finalità perseguite e del rapporto con il destinatario.
Il Collegio recepisce l’orientamento secondo cui non ogni irregolarità formale determina danno: gli esborsi che soddisfano i parametri di ammissibilità, risultano documentalmente giustificati e hanno apportato una utilitas all’ente non giustificano condanna. Su questa base, la Corte ritiene riconducibili alla categoria le spese per fiori in occasione del centesimo compleanno di una cittadina, per i doni e il rinfresco legati alle celebrazioni della Settimana Santa, per il ristoro offerto in una manifestazione turistico-culturale, per lo scambio degli auguri natalizi con le autorità e per le corone di commemorazione dei defunti e dei cittadini illustri: tutte sorrette da ufficialità, inerenza e congruità.
Di segno opposto la valutazione sugli omaggi floreali per i lutti di congiunti di un assessore e di due consiglieri. La giurisprudenza costante esclude che tali spese, connesse a vicende private, rientrino tra quelle di rappresentanza, limitando il perimetro ad amministratori in carica e dipendenti in servizio, con esclusione di familiari, parenti ed ex amministratori. Tali esborsi, pari complessivamente a euro 165, sono pertanto irregolari.
Da tale irregolarità deriva la responsabilità dell’economo, che non ha diligentemente adempiuto agli obblighi di verifica del procedimento a monte del pagamento e della riconducibilità della spesa al regolamento. Il conto è dichiarato irregolare e l’economo condannato al pagamento di euro 165,00, oltre interessi legali, e delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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