Spillatura dei moduli per la raccolta firme e consapevolezza dei sottoscrittori (TAR Liguria n. 363 del 17.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La congiunzione dei moduli aggiuntivi destinati alla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione di una lista elettorale mediante semplice spillatura non è prescritta né dagli artt. 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 né dalle istruzioni ministeriali, che nulla dispongono sull’an e sul quomodo della collazione. L’esclusione della lista per la sola modalità di unione dei fogli contrasta con i principi di legalità, affidamento, buona fede e favor partecipationis, specie in un procedimento finalizzato all’esercizio del diritto costituzionale di voto. La spillatura è pertanto idonea quando circostanze concrete, da apprezzare di volta in volta, dimostrano che i sottoscrittori avevano piena contezza dell’identità della lista sostenuta. L’effetto invalidante va limitato alle sole anomalie procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni.

Il Fatto

In vista delle elezioni comunali dell’8-9 giugno 2024 la lista ricorrente raccoglieva le firme necessarie sui moduli predisposti dal Ministero dell’Interno. Le sottoscrizioni venivano apposte sull’atto principale e sugli atti separati, questi ultimi privi del contrassegno di lista e dell’elenco dei candidati, e autenticate da un pubblico ufficiale.

La Commissione elettorale circondariale ricusava la lista con verbale n. 138 del 12.05.2024, rilevando che le firme erano state apposte su fogli aggiuntivi privi di contrassegno e candidati, uniti solo da spillatura e senza timbro. L’istanza di correzione in autotutela veniva respinta con verbale n. 142 del 14.05.2024. I ricorrenti impugnavano entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo l’assenza di alcuna prescrizione normativa sulle modalità di congiunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla constatazione che gli artt. 28, 32 e 33 del d.P.R. n. 570/1960 impongono che i moduli rechino il contrassegno, il nome e i dati dei candidati e dei sottoscrittori, ma non dettano alcuna regola sulla congiunzione dei fogli. Neppure le istruzioni ministeriali dell’aprile 2024, ai punti 1.3.3 e 3.4.2, prevedono obblighi di spillatura, timbri o collazione.

Il TAR prende atto dell’orientamento che richiede l’unione stabile con timbri, sigle o firme, richiamato da Cons. Stato n. 4203 del 2022, n. 3025 del 2019, n. 3069 del 2018 e n. 2391 del 2014. Ritiene tuttavia di dubitare dell’esigibilità di un adempimento sanzionato con l’esclusione. In forza dei principi di legalità, affidamento e favor partecipationis, una sanzione così grave richiede una previsione espressa, che qui manca del tutto.

Il Collegio richiama poi l’evoluzione giurisprudenziale che considera idonea la semplice spillatura in presenza di circostanze particolari, secondo Cons. Stato n. 4211 e n. 4222 del 2023. Tra queste figurano l’attestazione dell’ufficiale autenticante sulla consapevolezza dei firmatari, l’adiacenza fisica dei fogli, la trasmissione unitaria dei moduli, le dichiarazioni sostitutive dei sottoscrittori e la dimensione ridotta del Comune.

Nel caso concreto il TAR ravvisa circostanze decisive e concordanti. È pacifico che la spillatura precedette le sottoscrizioni, cosicché gli elettori poterono sfogliare il modulo integro. I firmatari hanno depositato dichiarazioni di piena consapevolezza. L’ufficiale autenticante ha attestato che i sottoscrittori confermarono di sostenere la lista, raccolta in un banchetto addobbato con foto e simbolo. Il Comune conta 1300 abitanti e due sole liste, con un numero limitato di sottoscrittori.

Tali elementi dimostrano che i firmatari avevano perfetta contezza dell’identità della lista e che il modulo era già un corpo unitario. Ne deriva l’illegittimità della ricusazione, l’accoglimento del ricorso, l’annullamento degli atti e la riammissione della lista alla competizione. Le spese sono compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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