Cittadinanza e rendite INAIL: spese secondo soccombenza virtuale (TAR Trentino-Alto Adige n. 194 del 18.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato, adottato nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa della ricorrente. A fronte della opposizione della parte, la compensazione delle spese non è giustificata quando l’orientamento giurisprudenziale favorevole al ricorrente era già consolidato al momento dell’emissione dell’atto. La doverosità di computare le rendite INAIL nel calcolo del reddito minimo per la concessione della cittadinanza italiana, quale reddito continuativo equiparabile a pensione, era già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa. La regolazione delle spese segue perciò il principio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
La ricorrente presentava domanda di concessione della cittadinanza italiana. Con comunicazione ex art. 10-bis, legge n. 241/1990 il Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano preannunciava il possibile rigetto, rilevando l’assenza in capo alla ricorrente di redditi imponibili ai fini fiscali, pur in presenza nel nucleo familiare di redditi esenti derivanti dall’invalidità del marito. La ricorrente replicava evidenziando la percezione, da parte del coniuge, di una rendita INAIL superiore a 20.000 euro annui, equiparabile a pensione quale fonte di reddito continuativa.
L’amministrazione decretava comunque l’inammissibilità della domanda. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio-Roma, che declinava la competenza territoriale; il giudizio veniva riassunto davanti al TAR di Bolzano ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Nel corso del giudizio l’amministrazione annullava d’ufficio l’atto impugnato e chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto che l’adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio ha fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio, essendo cessata la lesione della posizione soggettiva della ricorrente con integrale soddisfazione della pretesa. Ricorrono quindi i presupposti dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La questione si sposta sulla regolazione delle spese. L’amministrazione sosteneva di aver tempestivamente applicato il nuovo orientamento ministeriale, espresso nella circolare del 4.12.2023, in materia di considerazione delle rendite INAIL, alla luce dell’Adunanza di Sezione del Consiglio di Stato dell’11 ottobre 2023. La ricorrente insisteva per la condanna, richiamando l’orientamento già prevalente al momento della domanda.
Il Collegio rileva che la doverosità di computare anche le rendite INAIL nel calcolo del reddito minimo era già stata riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa al momento dell’emissione del provvedimento impugnato. Richiama TAR Lazio-Roma, Sezione I-ter, 6 settembre 2019, n. 10791, che a sua volta richiama Cons. Stato, Sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372.
Su questa base il Collegio ritiene che non sussista alcuna valida ragione per discostarsi, ai fini della regolazione delle spese, dal principio della soccombenza virtuale. La chiara opposizione della ricorrente alla compensazione è quindi accolta. L’amministrazione convenuta è condannata a rifondere le spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre agli accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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