Indennità di bilinguismo parametrata al titolo di studio richiesto per l’accesso (TAR Trentino-Alto Adige n. 193 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’indennità di bilinguismo spettante ai dipendenti pubblici in provincia di Bolzano è determinata in ragione del grado dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l’accesso alla funzione ricoperta, secondo la normativa vigente al momento della corresponsione. Il principio di corrispondenza tra livello linguistico e titolo di studio d’accesso, desumibile dagli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, impone di parametrare l’indennità al grado attestante il titolo richiesto, anche quando l’attestato posseduto sia di livello superiore. L’indennità ha natura dinamica e segue le modifiche dei requisiti d’accesso, restando slegata dalla situazione esistente al momento dell’assunzione. Una diversa soluzione contrasterebbe con il principio di uguaglianza, remunerando in modo differente dipendenti che svolgono la medesima funzione con identica conoscenza linguistica, in ragione della sola data di accesso al ruolo.

Il Fatto

I ricorrenti, tutti appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza in servizio in provincia di Bolzano, percepiscono l’indennità di bilinguismo parametrata all’attestato B1 (ex patentino “C”), pari a € 151,97 mensili lordi. La maggior parte possiede il patentino B2 (ex “B”), alcuni quello superiore C1.

Dopo il D. Lgs. n. 95/2017, che ha innalzato il titolo di studio per l’accesso ai ruoli iniziali del Corpo dal diploma di scuola media al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’indennità parametrata al livello B2 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito eccependo la prescrizione delle pretese economiche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato orientamento del TRGA di Bolzano, formatosi con le sentenze n. 269/2019 e n. 325/2021, passate in giudicato, e ribadito dal precedente n. 56/2024. Il quadro normativo di riferimento è quello degli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 752/1976, che prescrivono la conoscenza delle due lingue adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio e collegano gli attestati ai titoli di studio richiesti per l’accesso.

La Corte ricostruisce il principio di corrispondenza tra livello linguistico e titolo di studio d’accesso. L’art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 752/1976, in tema di passaggio a funzioni superiori, conferma che deve sussistere coincidenza tra titolo richiesto e attestato posseduto. I commi quarto e quinto dell’art. 1 disciplinano i casi di discrasia: se l’attestato è inferiore, l’indennità segue il grado posseduto; se è superiore, si parametra al grado corrispondente al titolo d’accesso.

Da qui la natura incentivante e dinamica dell’indennità, che varia con le modifiche dei requisiti d’accesso e con l’acquisizione di attestati di grado maggiore, senza superare il limite del grado corrispondente al titolo richiesto al momento della corresponsione. Il fondamento è nel principio di uguaglianza: non è tollerabile che dipendenti con identica funzione e identica conoscenza linguistica siano remunerati diversamente per la sola circostanza accidentale della data di assunzione.

Applicando tali principi, il Collegio accerta il diritto dei ricorrenti all’indennità parametrata all’attestato B2 del QCER, pari a € 189,94 mensili lordi, con una differenza di € 37,97 rispetto a quanto percepito. L’eccezione di prescrizione dell’Amministrazione circoscrive la pretesa al quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, con effetto interruttivo. Il diritto presuppone l’effettivo svolgimento del servizio in Alto Adige. Sono fatte salve le decorrenze specifiche per i due ricorrenti che hanno conseguito l’attestato o sono stati impiegati in attività bilingui in date successive. Riconosciuti gli accessori secondo l’art. 429 c.p.c.; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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