Scatti stipendiali computabili nell’indennità di buonuscita anche per cessazione a domanda (TAR Lombardia n. 2698 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito con modificazioni dalla legge n. 472/1987, attribuisce al personale delle forze di polizia i sei scatti stipendiali del 2,50 per cento, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Tali scatti competono anche al personale collocato in quiescenza a domanda, che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’abrogazione dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso, non è reviviscibile per effetto dell’abrogazione della norma novellatrice. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale, ponendosi come semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente del Corpo della Polizia Penitenziaria, è stato collocato a riposo il 31 dicembre 2018 a seguito di dimissioni volontarie, dopo il compimento di 55 anni di età e 42 anni di servizio utile. Ha chiesto all’INPS, quale gestore del trattamento di fine servizio, la riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L’Ente previdenziale non ha computato detti scatti, pari al 2,50 per cento ciascuno, sull’ultima retribuzione corrisposta.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso davanti al TAR Lombardia per l’accertamento del diritto alla rideterminazione e per la condanna dell’INPS al pagamento del maggiore importo dovuto. L’INPS ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità dell’interpretazione estensiva e l’intervenuta decadenza dall’assunto diritto. Il Collegio si è riservato la decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Secondo consolidata giurisprudenza, richiamata anche dal Cons. Stato, III, n. 1231/2019, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente previdenziale, nei cui confronti va instaurata la controversia.
Nel merito, il ricorso è fondato. La Sezione ricostruisce la cornice normativa a partire dall’art. 13 della legge n. 804/1973 e dall’art. 32, comma 9-bis, della legge n. 224/1986, per poi esaminare l’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 387/1987, che limitava il beneficio ai casi di cessazione per età, inabilità o decesso, escludendo il collocamento a domanda.
Il Collegio esclude la reviviscenza di tale disposizione per effetto dell’abrogazione della norma che l’aveva novellata. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 da parte del codice dell’ordinamento militare non fa rivivere la versione originaria della norma. La reviviscenza è istituto eccezionale, ammesso solo quando sia desumibile da una volontà certa del legislatore, come nella doppia mera abrogazione, non ravvisabile nella fattispecie. Richiama, sul punto, la Corte cost. n. 13/2012.
Quanto all’ambito soggettivo, la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e comprende gli appartenenti sia all’ordinamento civile sia a quello militare, come conferma il rinvio all’art. 16 della legge n. 121/1981. L’art. 1911, comma 3, c.o.m. non innova il regime, sottolineando la perdurante vigenza dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto.
Il Collegio esclude infine che il termine del 30 giugno abbia natura decadenziale. La norma, letta insieme al comma 3, configura un semplice onere funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo. La sua ambiguità non consente di farne derivare conseguenze decadenziali, che presuppongono chiarezza e perspicuità dei presupposti. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità includendo i sei scatti. Le spese sono compensate, salva la rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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