Parere paesaggistico fuori conferenza di servizi e illegittimo (TAR Sicilia n. 1967 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il parere con cui la Soprintendenza valuta la compatibilità paesaggistica di un impianto di smaltimento di rifiuti soggetto a valutazione di impatto ambientale deve essere espresso in sede di conferenza di servizi, secondo la scansione procedimentale e le garanzie prescritte dagli artt. 4, 5, 7-bis, 19, 21, 22 e 25 del d.lgs. n. 152/2006. La determinazione assunta fuori da quella sede è illegittima, perché sottrae il giudizio paesaggistico al modulo procedimentale che il legislatore impone per gli interventi assoggettati a v.i.a. L’eventuale carattere inutiliter datum del parere non rende il ricorso improcedibile: l’accertamento dell’illegittimità dell’atto consente al ricorrente di conseguire l’utilità sostanziale dedotta in giudizio. Segue l’annullamento dell’atto, con salvezza del riesercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente chiede al Comune di variare lo strumento urbanistico per realizzare, in contrada Muglia, una piattaforma integrata di gestione e valorizzazione dei rifiuti, trasformando l’area da zona “E” in aree destinate a servizi e attrezzature di interesse generale. Il Comune sollecita sul punto la valutazione della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, che esprime parere contrario alla proposta di variante.
L’atto richiama la fascia di rispetto del Vallone dell’Arancio, l’area soggetta a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004, la contiguità con il sito archeologico di Monte Pietraperciato e i caratteri del comprensorio rurale. La società impugna il parere e la nota presupposta, deducendo violazione del d.lgs. n. 152/2006, del d.lgs. n. 42/2004 e della legge n. 241/1990, oltre a incompetenza ed eccesso di potere. Resiste l’amministrazione regionale, che chiede il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale, secondo cui il parere sarebbe inutiliter datum perché adottato fuori dalla conferenza di servizi di cui al d.lgs. n. 152/2006. L’eccezione è infondata: l’accertamento dell’illegittimità del parere consentirebbe alla ricorrente di ottenere una pronuncia di merito e l’utilità dedotta in giudizio, mentre una statuizione in rito le precluderebbe quel risultato.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la censura sulla violazione del d.lgs. n. 152/2006. L’impianto ricade nella fascia di rispetto del Vallone dell’Arancio, in area tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004. Per gli impianti di smaltimento di rifiuti e le discariche il combinato disposto degli artt. 4, 5, 7-bis, 19, 21, 22 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 impone la sottoposizione a v.i.a.
Da ciò deriva la conseguenza procedimentale che sorregge la decisione: il giudizio di compatibilità paesaggistica e la valutazione dell’incidenza dell’opera sulla conservazione dei valori paesaggistici e culturali devono essere espressi dalla Soprintendenza in sede di conferenza di servizi, con la scansione e le garanzie proprie della valutazione di impatto ambientale.
La determinazione adottata fuori dall’apposita conferenza risulta pertanto illegittima. Il Tribunale accoglie la domanda di annullamento e annulla l’atto impugnato, assorbendo le residue censure e facendo salvo il riesercizio del potere amministrativo. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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