Difetto di giurisdizione sui corrispettivi DRG “in fuga” (TAR Sicilia n. 1968 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, nell’ambito dell’accordo contrattuale stipulato in condizioni di pariteticità, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il riparto si fonda sulla distinzione tra il binomio obbligo-pretesa, che contraddistingue il contenuto meramente patrimoniale del rapporto interno tra p.a. e concessionario, e il binomio potere-interesse, che ricorre quando la controversia investe la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio. Il solo errato computo degli importi dovuti non integra esercizio di potere autoritativo e non attrae la controversia dinanzi al giudice amministrativo.

Il Fatto

La ricorrente gestisce in regime di accreditamento una casa di cura per patologie oncologiche. Ha impugnato il provvedimento con cui l’azienda sanitaria provinciale ha determinato in euro 12.896,05, anziché in euro 157.718,26, il corrispettivo delle prestazioni relative ai DRG cosiddetti “in fuga” resi nel 2013, contestando il diverso computo delle prestazioni e delle eccedenze rispetto alla media del quadriennio 2009/2012.

In via derivata ha impugnato anche la nota del 01.04.2015 con cui il direttore generale ha assegnato, per il 2014, un budget di euro 7.157,00 per le medesime prestazioni di ricovero per acuti. La struttura ha dedotto la violazione dei decreti assessoriali in materia di remunerazione e il vizio di eccesso di potere. La causa giunge alla decisione sull’eccezione di difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio il profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando un proprio precedente conforme.

Il percorso argomentativo muove dall’indirizzo consolidato delle Sezioni Unite n. 2294 del 2014, n. 22094 del 2015 e n. 22646 del 2016. Le controversie su indennità, canoni e altri corrispettivi nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio tra aziende sanitarie e case di cura appartengono al giudice ordinario quando hanno contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra p.a. concedente e concessionario. Il conflitto si schematizza secondo il binomio obbligo-pretesa, senza che assuma rilievo un potere d’intervento riservato alla p.a. per la tutela di interessi generali.

Diversamente, se la controversia investe la verifica dell’azione autoritativa della p.a. sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto si configura come potere-interesse e viene attratto nella giurisdizione amministrativa. Spetta invece al giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto soltanto l’effettiva debenza dei corrispettivi: nell’attuale sistema sanitario il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali, e il giudice ordinario può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive del credito.

Il Collegio richiama anche Cass. Sez. Un. n. 26205 del 2019 e n. 28053 del 2018, secondo cui appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo stipulato in condizioni di pariteticità tra azienda sanitaria e struttura privata.

Applicando tali coordinate, il Tribunale ha escluso che la controversia investa l’esercizio del potere autoritativo. Oggetto del contendere è soltanto l’errato computo degli importi dovuti per prestazioni erogate in regime convenzionato sulla base di apposito accordo contrattuale. Il criterio di riparto fissato dalla Corte costituzionale n. 204 del 2004 e oggi dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. conduce quindi ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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