CILA e recinzione in zona vincolata: poteri di controllo del Comune (TAR Sicilia n. 1966 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La CILA è strumento di liberalizzazione e non un provvedimento amministrativo tacito: non forma alcun titolo abilitativo e non è direttamente impugnabile. A fronte della comunicazione il Comune conserva il generale potere-dovere di vigilanza e di intervento sanzionatorio previsto dall’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, poiché l’operatività dell’istituto presuppone che l’attività concreta sia riconducibile alla fattispecie astratta per cui è ammesso. Il provvedimento con cui l’ente “annulla” gli effetti della CILA è comunicazione che l’opera non è conforme ai parametri edilizi, urbanistici e vincolistici dell’area. Eventuali pronunciamenti anticipati dell’amministrazione sull’ammissibilità dell’intervento hanno carattere meramente informativo. Nel giudizio di impugnazione dell’ordine di riduzione in pristino è decisiva la motivazione non impugnata, idonea da sola a sorreggere il provvedimento.

Il Fatto

La società ricorrente inviava al Comune una CILA per il completamento della recinzione di un lotto agricolo, mediante muro in pietra di 50 cm e sovrastante rete metallica, allegando autorizzazioni della Soprintendenza, un provvedimento del Comune e un nulla osta demaniale rilasciati in favore del precedente proprietario.

Il Comune dapprima avviava il procedimento, poi ne disponeva l’annullamento degli effetti della CILA, rilevando la vetustà delle autorizzazioni, l’assenza di VIncA, la mancata comunicazione al Genio Civile e profili catastali. Seguiva un’ordinanza di demolizione e ripristino, con sanzione. La ricorrente impugnava entrambi gli atti, con ricorso e motivi aggiunti, deducendo la natura di edilizia libera dell’opera, il difetto di attribuzione, la violazione del contraddittorio e l’eccesso di potere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama un proprio recente precedente (TAR Catania, Sez. I, n. 55 del 2024) e la giurisprudenza amministrativa ivi richiamata (Cons. Stato, sez. IV, n. 3275 del 2021; Cons. Stato, sez. VII, n. 7294 del 2023; Cons. Stato, sez. VI, n. 3674 del 2023): la CILA sostituisce i tradizionali provvedimenti autorizzatori secondo lo schema “norma-fatto-effetto”, non è titolo abilitativo e lascia integro il potere di controllo.

Su questa base il Collegio qualifica l’intervento del Comune come esercizio dei poteri di controllo edilizio di cui agli artt. 27 e ss. d.P.R. n. 380/2001, escludendo il dedotto difetto assoluto di attribuzione. Il provvedimento impugnato è comunicazione al privato della non conformità dell’opera ai parametri dell’area, con conseguente adozione degli atti di polizia edilizia.

Nel merito il ricorso è infondato. Non è impugnato un autonomo profilo motivazionale dell’atto: la recinzione ricade entro la fascia dei 150 metri dalla battigia, in violazione del combinato disposto dell’art. 23 l.r. n. 37/1985 con l’art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976. Già questa sola motivazione sorregge l’inefficacia della CILA e l’ordine di demolizione.

Il Collegio ritiene inoltre corretta la valutazione di inattualità delle autorizzazioni della Soprintendenza del 2012: erano riferite a un diverso progetto del dante causa e, soprattutto, è sopravvenuto il Piano Paesaggistico di Siracusa. Non è desumibile ex post se il contenuto del parere sarebbe stato eguale alla luce della nuova pianificazione. Conferma la conclusione il parere della Soprintendenza del 3 dicembre 2019, che, rilevata la presenza di buche di palo preistoriche e tombe a fossa, ha escluso la muratura e imposto un diaframma leggero.

Quanto ai motivi aggiunti, il completamento dell’opera è avvenuto in assenza di titolo, dopo che la fase cautelare si era risolta negativamente per la proprietà: occorreva una nuova CILA o SCIA. Il parere del 6 agosto 2020 conferma le prescrizioni per entrambe le particelle, sicché le doglianze sono prive di pregio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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